Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2318 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 01/02/2011), n.2318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1229/2010 proposto da:

IM.CO.TRE SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico,

T.U., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO Enrico, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENATO PAOLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTCOOP SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio

dell’avvocato NUCCI Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ASCHIERI GIORGIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1186/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

26/01/09, depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. ed alle parti costituite:

“Il relatore osserva:

1) La cooperativa Artcoop conveniva in giudizio la s.r.l. IMCOTRE chiedendone la condanna al pagamento di L. 208 milioni a titolo di compenso per l’esecuzione di lavori oggetto di un contratto di appalto. Con lo stesso atto l’attrice proponeva domanda ex art. 2901 c.c., deducendo che la società convenuta aveva alienato al proprio amministratore T.U. l’unico immobile di sua proprietà.

La società Imcotre, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo di aver pagato quanto richiesto dall’attrice a mezzo trasferimento a R.R. – terzo designato dalla Artcoop – di un immobile del valore di L. 294.320.000. La convenuta lamentava il mancato completamento dell’opera appaltata per cui in via riconvenzionale chiedeva o la riduzione del prezzo di appalto o il risarcimento del danno subito.

La Imcotre proponeva altresì opposizione al d.i. chiesto ed ottenuto dalla Artcoop per L. 280 milioni.

T.U. non si costituiva nel giudizio di primo grado.

Il tribunale di Verona, con sentenza 1176/2004, rigettava le domande proposte dalla Imcotre e confermava il decreto ingiuntivo dichiarando inefficace nei confronti della Artcoop la compravendita dell’immobile in questione.

Avverso la detta sentenza la soccombente società in persona del suo legale rappresentante T.U. e quest’ultimo, in proprio, proponevano appello al quale resisteva la Artcoop. 2) Con sentenza 6/7/2009 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che la difesa della Imcotre era stata sin dall’inizio nel senso dell’asserito avvenuto pagamento del prezzo di appalto sia pur a mezzo di trasferimento della proprietà di un immobile; che l’appellante, malgrado l’asserito intervenuto pagamento con conseguente accettazione dell’opera, aveva sostenuto la mancata esecuzione di tutte le opere appaltate; che, come affermato dal primo giudice, la tesi della appellante non era stato provata nè era stata provata l’esecuzione da parte di altre ditte delle opere appaltate alla Artcoop; che, malgrado la documentata esistenza del credito derivante sia dal contratto di appalto sia dall’inserimento nella contabilità della appellante delle fatture attestanti il detto credito, la Imcotre non aveva provato l’avvenuto pagamento del prezzo non avendo provato la dedotta cessione del credito al R.; che era infondata anche la censura relativa all’accoglimento dell’azione revocatoria posto che T.U., amministratore della Imcotre ed acquirente dell’immobile di proprietà della società appellante, era di certo a conoscenza della situazione debitoria di detta società nei confronti della Artcoop e del pregiudizio da questa subito per la sottrazione del bene immobile dal patrimonio della sua debitrice; che non vi era appello sul punto relativo alle risultanze delle scritture contabili circa l’esistenza del credito della Artcoop; che sussistevano quindi i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., per l’azione revocatoria.

3) La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta dalla s.r.l. IMCOTRE, in persona del suo amministratore T.U. e da quest’ultimo in proprio, con ricorso affidato a quattro motivi. La s.c.a.r.l. Artcoop ha resistito con controricorso.

4) Con i quattro motivi di ricorso la Imcotre denuncia rispettivamente: a) violazione dell’art. 2709 c.c., deducendo di aver sempre sostenuto di non dover nulla alla Artcoop avendo provveduto al pagamento della fattura n. (OMISSIS) a mezzo trasferimento di un immobile: tale tesi è stata ritenuta infondata dalla corte di appello facendo riferimento alle risultanze delle scritture contabili non valutate però nella loro interezza non avendo il giudice di secondo grado tenuto conto dell’annotazione di tre acconti riconosciuti dalla Artcoop (primo motivo); b) violazione degli artt. 1665, 2697 e 1228 c.c., sostenendo di aver sin dall’inizio della controversia eccepito la mancata esecuzione integrale delle opere appaltate: di fronte a tale eccezione incombeva alla Artcoop provare l’esatto adempimento posto che l’art. 1665 c.c., non muta la regolazione della ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale (secondo motivo); c) vizi di motivazione con riferimento alla parte della sentenza impugnata con la quale è stata rigettata l’eccezione di inadempimento sollevata da essa ricorrente: dalla ampia documentazione esibita dalle parti risultano evidenti le opere appaltate alla Artcoop e da questa non eseguite (con conseguente affidamento di dette opere ad altre imprese) e i capitoli di prova al riguardo articolati da essa Imcotre (in relazione a circostanze di fatto confermate dai testi escussi) erano precisi e non generici come erroneamente affermato nella sentenza impugnata (terzo motivo); d) violazione dell’art. 2901 c.c. e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello nulla ha indicato in ordine agli elementi dai quali ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti per raccoglimento dell’azione revocatoria, ossia la conoscenza da parte di T.U. della situazione debitoria ed il pregiudizio alle ragioni del creditore (quarto motivo).

5) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio – in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. – per la manifesta infondatezza dei riportati motivi.

Le numerose censure sviluppate nei motivi di ricorso sono manifestamente infondate o, in parte, inammissibili risolvendosi tutte, quale più quale meno e sotto profili diversi, essenzialmente in una differente analisi dei merito della causa ed in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operata dal giudice di appello incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Va aggiunto, con riferimento al primo motivo, che parte della censura ivi sviluppata è inammissibile prospettando una questione (asserita violazione dell’art. 2709 c.c.) che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (nè è stato dedotto in ricorso) che abbia formato oggetto del dibattito tra le parti nel giudizio di secondo grado o dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado con la quale il tribunale – come affermato nello stesso ricorso a pagina 9 – aveva ritenuto provato il credito vantato dalla Artcoop in quanto la relativa fattura era stata annotata sul libro giornale della Imcotre mentre i pagamenti annotati si ponevano in contrasto con la tesi della committente di avvenuto pagamento a mezzo di intestazione di un appartamento in favore di un terzo fiduciario della appaltatrice. Detta argomentazione risulta essere stata confermata dalla corte di appello nella parte finale della sentenza impugnata, il che sta a significare che le scritture contabili della Imcotre sono state valutate ed apprezzate dopo il complessivo esame di tutte le varie componenti. Al riguardo va altresì segnalato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione possono essere liberamente valutate dal giudice del merito ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità (sentenza 22/5/2009 n. 11912).

Per quanto riguarda il secondo motivo la relativa censura è frutto di una non attenta lettura e di una non corretta interpretazione della sentenza impugnata atteso che – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente – la corte di appello non ha alterato i principi in tema di onere della prova avendo ritenuto provato da parte della appaltatrice l’avvenuta esecuzione delle opere appaltate sia perchè le dette opere risultavano accettate senza contestazione dalla committente con l’annotazione della fattura della Artcoop, sia perchè la stessa tesi difensiva della Imcotre relativa all’asserito pagamento del prezzo di appalto a mezzo intestazione di un appartamento dimostrava l’esecuzione delle opere in questione. I giudici del merito hanno poi posto in evidenza che la raggiunta prova della accettazione delle opere appaltate non poteva ritenersi smentita dalla tesi della committente circa la mancata integrale esecuzione delle dette opere non avendo trovato detta tesi conferma da adeguate e convincenti prove.

Le censure mosse con il terzo motivo di ricorso sono per lo più inammissibili per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, posto che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata: nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali e documentali genericamente indicate in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove.

Anche il quarto motivo di ricorso è palesemente infondato risultando evidente – alla luce di quanto accertato in fatto dalla corte di appello e riportato nella sentenza impugnata – la conseguente e coerente affermazione in ordine alla ravvisabilità nella specie di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., per raccoglimento dell’azione revocatoria ossia: la sussistenza del credito vantato dalla Artcoop nei confronti della Imcotre; l’eventus damni e il consilium fraudis (elementi gli ultimi due che, come è ben noto, ben possono essere accertati anche mediante il ricorso a presunzioni il cui apprezzamento è devoluto a giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza – come nella specie – di congrua motivazione).

In definitiva devono ritenersi insussistenti le denunciate violazione di legge e gli asseriti vizi di motivazione che in buona parte presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che non possono essere condivise le critiche a detta relazione mosse dai ricorrenti con la memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale;

che, in particolare, i ricorrenti con le considerazioni sviluppate nella memoria con riferimento al primo motivo di ricorso – relativo alla asserita violazione dell’art. 2709 c.c. – non hanno mosso alcuna specifica censura su quanto riportato nelle relazione in ordine: a) alla rilevata inammissibilità della prospettata questione circa la violazione della citata norma, trattandosi di questione nuova; b) alla insindacabilità in questa sede di legittimità della valutazione operata dal giudice del merito delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione;

che del pari i ricorrenti – con le osservazioni in merito a quanto esposto nella relazione a sostegno della ritenuta manifesta infondatezza ed inammissibilità del terzo motivo di ricorso – non hanno tenuto conto che nella relazione le censure mosse con il terzo motivo di ricorso sono state ritenute inammissibili non solo “per la loro genericità” (affermazione criticata dai ricorrenti con le memorie) ma anche ed autonomamente “per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito”. Contro questo ineccepibile argomento – che il Collegio condivide e fa proprio e che è idoneo da solo a reggere la rilevata infondatezza del terzo motivo – i ricorrenti non hanno articolato alcuna critica;

che quindi il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi e Euro 200,00, oltre Euro 4.000,000 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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