Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23179 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 484-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CENTURIPE

11, presso lo studio dell’avvocato CARDINALE VINCENZO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GALIANO MICHELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA

SCIPLINO ESTER ADA, D’ALOISIO CARLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 459/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 31 maggio – 19 giugno 2017 numero 459 la Corte d’Appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la opposizione proposta da M.M. nei confronti dell’INPS e di EQUITALIA SUD spa avverso la cartella esattoriale notificata per il recupero di contributi dovuti alla gestione commercianti nell’anno 2005, quale socia della società RICAMBI P. di G.P. & C. snc, a seguito dell’accertamento di un maggior reddito da partecipazione; per l’effetto, condannava la MARINO al pagamento della minor somma di Euro 2.156,27 oltre accessori. Compensava parzialmente le spese e condannava la contribuente al pagamento delle spese del doppio grado nella residua misura di un terzo;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la definizione agevolata della pretesa tributaria (accertamento con adesione) aveva riflessi anche sul calcolo della contribuzione.

L’INPS in data 8 febbraio 2017 aveva eseguito sgravio parziale della cartella; tuttavia il c.t.u. nominato in grado di appello aveva ritenuto che l’importo a debito della M. dovesse essere ulteriormente rettificato in diminuzione;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso M.M., articolato in due motivi; l’Inps ha depositato procura alle liti; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già EQUITALIA SUD S.p.A., è rimasta intimata;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare il Collegio rileva che la notifica del ricorso per cassazione ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE è avvenuta con modalità telematica all’indirizzo della medesima AGENZIA tratto dal registro delle pubbliche amministrazioni;

che sul punto della rappresentanza processuale del nuovo ente pubblico economico AdER la sezione tributaria di questa Corte -(Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 28/12/2018, n. 33639; Cass. 24/01/2019, n. 1992; in precedenza ordinanze nn. 15003 e 15689/ 2018, sent. n. 28684/2018) – ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, deve avvalersi per la costituzione in giudizio- tanto in caso di nuovo giudizio che di giudizio pendente alla data della sua istituzione- del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, a pena di nullità del mandato difensivo (salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43);

che secondo il richiamato orientamento, in sostanza, nelle fattispecie di diretta instaurazione del giudizio o, comunque, di un grado di esso, da o nei confronti del nuovo ente- (nonchè di nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di Equitalia)- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE può avvalersi dell’assistenza dell’avvocatura dello Stato e soltanto in presenza di determinate condizioni, di “avvocati dei libero foro”.

Per quanto qui rilevante si è in particolare ritenuto che la notificazione dell’atto introduttivo debba effettuarsi presso l’avvocatura dello Stato secondo il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 2, e dunque, per ciò che concerne il ricorso per cassazione, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2019, n. 16513);

che non constano pronunce in termini della sezione lavoro di questa Corte e che peraltro sulla questione interpretativa dell’obbligatorietà del patrocinio erariale o, al contrario, della sua facoltatività in senso stretto, in concorrenza con l’alternativa del ricorso ad avvocati del libero foro, nelle more del deposito della presente ordinanza la sez. III di questa Corte- con ordinanza 09/07/2019, n. 18350- ha ritenuto di sollecitare l’intervento delle sezioni Unite;

che appare opportuno, in conformità al canone del giusto processo, nelle more della soluzione della prospettata questione, disporre la notifica del ricorso ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE presso l’avvocatura generale dello stato, onde assicurare comunque in tempi brevi la corretta instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

ordina la rinotifica del ricorso ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. Fissa il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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