Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23179 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13585-2015 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA GRAGLIA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2180/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

12/11/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore, cons. Lina Rubino esaminati gli atti, osserva:

B.D., nel 2009, otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di T.V., a titolo di ripetizione della somme corrisposte dal B. al T. in dipendenza di un decreto ingiuntivo del 2002, poi revocato in sede di accoglimento della opposizione proposta dal B. senza che la corte d’appello avesse, in accoglimento dell’appello incidentale del B., disposto la restituzione in suo favore delle somme pagate;

– l’opposizione proposta dal T., che eccepiva il giudicato formatosi sul punto nel precedente giudizio veniva accolta in primo grado dal Tribunale di Biella, con condanna del B. al pagamento delle spese di lite;

– l’appello del B. veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 2180/2014 qui impugnata, con la quale la corte dichiarava altresì compensate tra le parti le spese di giudizio del primo e del secondo grado;

– T.V. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi tutti relativi alla statuizione di compensazione delle spese dei precedenti gradi di giudizi;

l’intimato non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Il ricorrente, con il primo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, e del conseguente error in procedendo in violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare si duole del fatto che la corte d’appello, pur avendo rigettato l’impugnazione del B. si sia pronunciata modificando la statuizione sulle spese del giudice di primo grado, compensandole, pur in mancanza di uno specifico motivo di gravame.

Il motivo è infondato. Dalle conclusioni dell’appellante B., riportate nella stessa sentenza di appello, risulta che questi non si sia limitato a chiedere la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto opposto, ma ha anche chiesto la condanna del T. alle spese di entrambi i gradi di giudizio: si può ritenere quindi che la corte d’appello fosse legittimata, sulla base di uno specifico motivo di impugnazione, a riesaminare la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado, pur trovandosi a rigettare nel merito l’appello.

Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente denuncia nuovamente la violazione degli artt. 91 e 92, nella quale sarebbe incorsa la corte di merito avendo disposto la compensazione totale delle spese a prescindere dalla soccombenza e in assenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, in presenza delle quali soltanto il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio tra le parti.

La motivazione sulla scelta di compensare le spese esiste e risulta congrua, in ragione sia della complessità che l’accertamento dell’esistenza di un giudicato esterno comporta, sia della particolarità della fattispecie sottesa, in cui il B. assume di aver pagato, in esecuzione di un provvedimento giudiziale, per un credito del T. successivamente dichiarato inesistente, e non può più ripetere quanto pagato in virtù del giudicato formatosi.

A fronte di questa situazione, la motivazione della corte d’appello relativa alla particolarità della controversia e al dubbio che poteva generare il contenuto della sentenza precedente pronunciata dalla corte d’appello di Torino appare soddisfare i requisiti di legge.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Il ricorrente non ha depositato memoria.

Il Collegio, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ha ritenuto di condividere solo in parte i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In particolare in relazione al primo motivo rileva che trattandosi della denuncia di un error in procedendo essa consente ed impone alla Corte l’accesso agli atti onde verificare l’errore processuale denunciato si sia effettivamente verificato o meno. Dalla verifica effettuata, consegue la constatazione che l’appellante aveva chiesto al giudice di secondo grado di provvedere sulle spese di lite in correlazione all’accoglimento della propria impugnazione, e quindi non aveva specificamente impugnato la legittimità della pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado. Di conseguenza, la sentenza di appello, laddove pur avendo rigettato l’appello non si è limitata alla decisione sulle spese del giudizio di appello, ma ha ridefinito, compensandole, anche le spese di primo grado pur in mancanza di una esplicita domanda della parte su questo specifico punto, si è posta in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” (Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 6259 del 2014).

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, ed il secondo e il terzo rimangono assorbiti.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questa corte può avvalersi del potere di decidere nel merito la causa, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rimanendo ferma la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado, statuisce di compensare tra le parti le spese del gradi di appello in ragione della particolarità della vicenda processuale – in ordine alla quale recepisce appieno le argomentazioni contenute nella relazione.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma il ricorrente non è uscito soccombente dal giudizio di cassazione. La Corte dà atto pertanto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese del grado di appello tra le parti.

Liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA