Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23179 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5850-2012 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MARIA VALERIO

RIGI LUPERTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 723/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/02/2011, R. G. N. 1319/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELLE MARIANI per delega verbale ROBERTO PESSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22 febbraio 2011, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva negli stessi termini la domanda proposta da R.M. nei confronti di Telecom Italia S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del reinquadramento operato all’atto del transito da ASST – Azienda di Stato per i Servizi Telefonici a Telecom S.p.A. ed il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento nel 5^ livello SIP, oggi livello E del CCNL Telecomunicazioni con condanna al pagamento delle relative differenze retributive nonchè la declaratoria di illegittimità dell’ulteriore demansionamento subito all’atto del trasferimento a (OMISSIS) e la condanna al risarcimento del danno conseguente.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non equiparabili gli inquadramenti di provenienza e di destinazione in sede di passaggio da ASST a Telecom; effettivo il successivo dimensionamento con applicazione a mansioni meramente esecutive; spettante il preteso risarcimento del danno professionale, ritenuto provato nell’an e biologico quale definito dall’espletata CTU.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1992, art. 4, art. 2103 c.c., art. 24 Cost., art. 2095 c.c. e art. 96 disp. att. c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale la pedissequa applicazione del principio di equivalenza delle mansioni in fattispecie ritenuta, in base alla giurisprudenza di questa Corte, estranea all’ambito di operatività del principio medesimo.

Il secondo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c. e ss. e dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 12 del CCL 30.6.1992 e L. n. 58 del 1992, art. 4 nonchè al vizio di motivazione, è inteso a censurare l’erroneità dell’operazione ermeneutica condotta dalla Corte territoriale per aver privilegiato l’interpretazione letterale delle declaratorie contrattuali senza dare ingresso all’ulteriore criterio sistematico.

L’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. è denunciata nel terzo motivo relativamente alla carenza dell’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale fondato essenzialmente sull’acritico recepimento dei rilievi del primo giudice in ordine all’accertamento del demansionamento attuato all’atto del passaggio a (OMISSIS) e del relativo danno.

I primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

In effetti, fermo il rispetto del principio, più volte ribadito da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav. nn. 8285/2025 e 8783/2015), per cui in materia di rapporti dei dipendenti dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, qualora le tabelle di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste nella Iritel S.p.A. e successivamente nella Telecom S.p.A. non siano adeguate, per mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, esse possono essere disapplicate nel giudizio concernente la qualifica o il livello da attribuire al lavoratore transitato dall’ASST alla società concessionaria dei servizi telefonici, con l’individuazione ad opera del giudice della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni di quella precedentemente rivestita, secondo le rispettive definizioni e mediante una valutazione globale e non meccanicistica di queste, il convincimento della Corte territoriale in ordine alla riconducibilità delle mansioni originariamente svolte dalla lavoratrice in questione, non nel livello 6^ del CCNL SIP, attribuitole all’atto del passaggio alla concessionaria privata, ma nel superiore 5^ livello del predetto CCNL si sottrae alle censure qui sollevate dalla Società ricorrente che, a ben vedere, non attengono ai vizi denunciati nella rubrica del secondo motivo, ma si risolvono nella contestazione del giudizio di fatto reso dalla Corte territoriale in ordine ai contenuti professionali delle mansioni medesime, laddove si limitano a censurare l’aver la Corte disatteso la propria deduzione circa l’assenza nell’attività svolta dalla lavoratrice di qualsiasi connotato di decisionalità ed autonomia.

Di contro inammissibile risulta il terzo motivo per non aver qui la Società ricorrente censurato l’autonoma ratio decidendi per la quale il demansionamento subito dalla lavoratrice all’atto del passaggio a Mercato Italia discenderebbe automaticamente dal precedente erroneo inquadramento in un livello inferiore a quello presupposto dalle mansioni originariamente svolte presso la ASST, ferma restando l’inadeguatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata nella parte in cui conferma la ricorrenza dell’illegittimo demansionamento anche rispetto ai compiti inizialmente attribuitile dalla Società concessionaria privata, non risultando neppure confutato il rilievo della Corte territoriale per cui le mansioni di destinazione avevano carattere meramente esecutivo, anzichè connotarsi, come in precedenza, quali mansioni di tipo impiegatizio a carattere amministrativo implicanti elaborazione concettuale e margini di responsabilità ed autonomia ed avendo la Corte medesima correttamente fondato la pronunzia sui danni conseguenti sulle allegazioni e prove offerte dalla lavoratrice originaria ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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