Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23178 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1826-2018 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del Responsabile del

Contenzioso Civile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35,

presso lo studio dell’avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4138/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con sentenza depositata il 13.11.2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che tra RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. e C.S. è intercorso ed intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riconoscendo il diritto della lavoratrice all’inquadramento nel V livello del CCL RAI e condannando l’azienda a corrisponderle le retribuzioni dovute dal 18.7.2012 alla data della decisione;

che avverso tale pronuncia RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che C.S. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che, con i tre motivi di censura, la ricorrente ha rispettivamente contestato la qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato della precorsa collaborazione, censurato per difetto di motivazione l’interpretazione dell’art. 33 CCL RAI e denunciato la mancata applicazione alla fattispecie della L. n. 183 del 2010, art. 32,;

che, a tale ultimo riguardo, la Corte territoriale ha motivato l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 32, cit., in ragione dell’originaria qualificazione in termini di collaborazione coordinata e continuativa dei contratti di lavoro succedutisi inter partes;

che tale affermazione ha trovato avallo nella giurisprudenza di questa Corte da parte di Cass. n. 20209 del 2016, secondo la quale la normativa introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, avrebbe quale campo di applicazione specifico i contratti a termine, mentre resterebbe ad essa estranea la fattispecie di un rapporto ah origine di lavoro subordinato e a tempo indeterminato celato (come nel caso in esame) sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma;

che, nondimeno, altra pronuncia di questa Corte, in fattispecie analoga, ha affermato che l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poichè la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato (così Cass. n. 20500 del 2018);

che, non sussistendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in ragione dell’evidenziato contrasto in seno alla giurisprudenza di questa Corte circa l’ambito di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, a fattispecie come quella per cui è causa, la presente controversia va rimessa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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