Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23178 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16275-2014 proposto da:

R.M., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA s.p.a. in LIQUIDAZIONE,

in persona dei curatori fallimentari, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA GIOVETTI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMINTO della (OMISSIS) s.p.a. in LIQUIDAZIONE; + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 830/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 15/04/2014 e depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. Magda Cristiano;

udito l’avvocato Fabio Tomassini, per i ricorrenti, che si riporta

alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da M.A. ed altri avverso la sentenza del tribunale di Alessandria dichiarativa del fallimento della A.M.I.U. (Azienda Multiservizi Igiene Urbana) s.p.a..

La corte territoriale ha rilevato che i reclamanti, tutti dipendenti della società fallita, erano privi di legittimazione all’impugnazione L. Fall., ex art. 18, non avendo un interesse attuale e concreto (e dunque giuridicamente tutelabile) ad ottenere la riforma della decisione. In particolare, la corte ha escluso che detto interesse potesse consistere nell’evitare il pregiudizio derivante dal passaggio ad un diverso regime previdenziale (dalla gestione INPDAP alla gestione INPS) cui i reclamanti asserivano sarebbero stati sottoposti a seguito del fallimento della datrice di lavoro, rilevando al riguardo, sotto un profilo di fatto, che essi non erano dipendenti pubblici (tanto che le prodotte buste paga indicavano già la loro posizione INPS) ed osservando in diritto che il mantenimento del loro status lavorativo non poteva ritenersi incondizionato e generalizzato a prescindere dalle vicende della A.M.I.U., che, ove non dichiarata fallita, sarebbe stata comunque posta in liquidazione, in attuazione della delibera già assunta dall’assemblea dei soci; ha inoltre rilevato che nessuno dei dipendenti risultava creditore della società, in quanto dall’inizio della liquidazione tutti gli stipendi e gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali che li concernevano erano stati onorati con fondi provenienti dal Comune di Alessandria.

La sentenza è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la corte del merito li abbia ritenuti privi di legittimazione a proporre il reclamo. Deducono, in primo luogo, di essere stati ammessi allo stato passivo del fallimento ed osservano che già tale circostanza sarebbe sufficiente a concretizzare il loro interesse al reclamo. Assumono, altresì, che la corte avrebbe errato nel ritenerli assoggettati al regime INPS (istituto che ha in carico dal 1.1.96 la gestione separata INPDAP) atteso che le buste paga prodotte evidenziano “l’imponibile INPDAP”. Contestano, infine, che l’esito della liquidazione societaria anzichè concorsuale sarebbe per loro indifferente.

Il motivo appare manifestamente infondato, se non inammissibile.

Va premessa la piena correttezza del principio enunciato dalla corte territoriale (peraltro non contestato dai ricorrenti) secondo cui l’interesse che legittima alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere giuridicamente tutelato e non può pertanto risolversi in un interesse di fatto e meramente riflesso, basato su considerazioni ipotetiche.

Ciò precisato, va subito rilevato che, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, non può tenersi conto dei nuovi documenti prodotti in questa sede dai ricorrenti al fine di provare di essere stati ammessi allo stato passivo del fallimento e di essere, pertanto, creditori della fallita: ciò senza contare che, contrariamente a quanto si sostiene nel motivo, tale pretesa qualità non potrebbe di per sè sola legittimarli all’impugnazione L. Fall., ex art. 18.

Le buste paga dei ricorrenti non sono invece state specificamente allegate al ricorso, nè nell’atto è precisato quale sia la loro esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio: la censura con la quale si lamenta l’errata lettura delle risultanze di tali documenti da parte della corte del merito risulta pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La legittimazione dei dipendenti a proporre il reclamo non può infine derivare dalla circostanza (meramente asserita, ma del tutto indimostrata) del ritardato soddisfacimento dei loro crediti nel caso di liquidazione fallimentare: tale ragione di doglianza che, come appare evidente, potrebbe essere mossa da qualsivoglia creditore concorsuale, attiene ad un interesse di mero fatto che non è tutelato dall’ordinamento, atteso che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, il fallimento deve essere dichiarato indipendentemente dalla sua maggiore o minore convenienza per il singolo creditore.

3) Inammissibili appaiono anche i successivi motivi di ricorso, con i quali si richiede a questa Corte di scendere all’esame del merito del reclamo e dunque di valutare questioni di fatto e di diritto che il giudice a quo, una volta affermato il difetto di legittimazione dei reclamanti, non ha affrontato nè avrebbe potuto affrontare.

Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere respinto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

PQM

Il collegio, ritenuta meritevole di approfondimento la questione dibattuta, sulla quale non si rinvengono precedenti specifici rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA