Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23178 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11249-2008 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE

DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso ;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 712/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/04/2007 R.G.N. 842/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,

rigetto del primo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.L. chiedeva nei confronti dell’INPS al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici per il periodo 23.5 – 14.6. 1995 e per il periodo 14.6.1995 30.6.1995 in relazione a rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con P.L. e B.U.. L’INPS contestava la fondatezza della domanda Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 13.5.2005 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda relativa al rapporto di lavoro con il B. e veniva rigettata la domanda relativa all’altro rapporto.

Sull’appello della N. la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza impugnata. La Corte territoriale rilevava che le dichiarazioni rese dai testi escussi che avrebbero dovuto confermare il rapporto di lavoro in contestazione erano stati così contraddittori da risultare inattendibili e da convincere il primo giudice a trasmettere gli atti al P.M..

Ricorre la N. con due motivi; la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2094 c.c. nonchè della L. n. 83 del 1970 in relazione all’art. 2700 c.c. ed all’art. 116 c.p.c. ed inoltre l’omessa ed insufficiente motivazione. I due testi M.R. e M.C. avevano confermato quanto dedotto dalla ricorrente con dichiarazioni univoche e concordanti. Le discordanze allegate nella sentenza di primo grado emergevano con dichiarazioni rese agli ispettori INPS, mente non riguardavano le dichiarazioni rese in udienza. Il rapporto controversa era stato provato.

Il motivo è infondato in quanto dalle stesse dichiarazioni riportate in ricorso si rileva la genericità delle dichiarazioni rese dai testi ivi richiamati M.R. e M.C.; in ogni caso ben poteva il giudice rilevare un grave contrasto con quanto riferito agli Ispettori dell’INPS dai medesimi testi o dalla stessa ricorrente, contrasti che emergono dallo stesso ricorso in cassazione e certamente non fugati dalle generiche dichiarazioni prima richiamate. Pertanto la motivazione adottata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata appare del tutto logica e persuasivamente argomentata e nel motivo non si offrono elementi idonei per ritenere incongruo o non corretto il ragionamento seguito, tanto più che manca – in ricorso – una ricostruzione organica di quanto emerso in sede di ispezione INPS e quanto invece risultato nella prova per testi, ma si offrono solo spezzoni di testimonianze o unilaterali richiami alla sentenza di prime cure.

Con il secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 152 c.p.c. e l’insufficiente motivazione in ordine alla condanna alle spese; possibile solo per lite temeraria tenuto conto della natura della controversia e dell’epoca di presentazione del ricorso di primo grado.

Il motivo è fondato in quanto la sentenza non ha motivato sul punto della lite temeraria, ma si è limitata ad affermare che la domanda è stata proposta con “colpevole leggerezza”, il che non appare sufficiente posto che comunque non è emersa la temerarietà della pretesa fatta valere in giudizio.

Pertanto il motivo va accolto e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarato che nulla è dovuto per le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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