Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23178 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23178

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24748-2013 proposto da:

G.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell’avvocato

ROSALIA MANGANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ELISA BONCIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2673/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2013, R. G. N. 1936/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ANTONIO DONADONE per delega verbale ROSALIA MANGANO;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale ENZO MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2/5/2013, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare irrogata da Trenitalia s.p.a. nei confronti di G.C. e B.G. pari a due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Nel proprio iter argomentativo la Corte distrettuale osservava preliminarmente in fatto, che in data 15/9/2004 la società aveva comunicato via s.m.s. sul cellulare di servizio, ai dipendenti, che erano in distribuzione presso l’Impianto del Deposito Locomotive le circolari di servizio relative ai fascicoli di linea in loro possesso; che con telefax del 17/9/2004 i lavoratori avevano comunicato che invece di espletare il proprio turno di servizio (per il G. la condotta del treno da (OMISSIS)), si sarebbero recati presso l’impianto per provvedere al ritiro delle circolari, così facendo, nonostante il giorno (OMISSIS) il responsabile dell’Impianto avesse confermato al G. via fax il suo servizio di turno.

Deduceva, quindi, che pur avendo il personale di condotta l’obbligo di conoscere le circolari relative alla linea che ricorre, e pur imponendo la regolamentazione ferroviaria al macchinista di essere aggiornato e di disporre delle circolari concernenti i documenti orario della linea di interesse, l’art. 2104 c.c. richiede al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e tali obblighi d diligenza comprendono non solo l’esecuzione della prestazione lavorativa ma anche l’adempimento dei doveri comunque riconducibili al rapporto di lavoro ed all’inserimento del dipendente nella struttura organizzativa dell’impresa.

Argomentava pertanto che i lavoratori, anche in esecuzione degli obblighi di correttezza e buona fede, ben avrebbero potuto prendere visione delle circolari prima dell’inizio del servizio, avendo ricevuto la relativa comunicazione sin dal 15/9/2004.

Nè rilievo significativo poteva rivestire la circostanza della assenza dal servizio, quanto al G., dal 15 al 20 settembre 2004, giacchè il lavoratore, nei giorni 15 e 16 in cui aveva fruito di permessi sindacali, avrebbe potuto prendere visione delle circolari in oggetto.

Nell’ottica descritta il comportamento assunto dai dipendenti, pur volto a rimarcare una lacuna organizzativa della parte datoriale che non aveva consentito di prendere visione delle circolari durante l’orario di lavoro, era stato ritenuto posto in essere in violazione dell’obbligo di diligenza, giacchè le carenze ascritte all’assetto organizzativo predisposto dalla parte datoriale, avrebbero potuto essere rilevate mediante l’attivazione di uno specifico contenzioso.

Da ultimo la Corte di merito accertava il rapporto di proporzionalità fra sanzione e mancanza ascritta ai dipendenti, tenuto conto altresì dei dettami di cui all’art. 55, lett. H c.c.n.l. di settore, che prevedeva la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni per le ipotesi di negligenze del lavoratore, o inosservanza di leggi, regolamenti ovvero obblighi di servizio che abbiano causato pregiudizio al servizio, tenuto conto della natura pubblica dello stesso.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione G.C. sostenuto da sei motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Trenitalia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONI

1. Con sei motivi il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,1175 e 1375 c.c. (primo motivo); violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art.7 commi 2, 14, 23, 24 e 30, art. 115 c.p.c. (secondo motivo); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (terzo e quinto motivo); violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. I, art. 36, comma 2, lett. a, dell’art. 1362 c.c. in relazione alla Disposizione del Direttore Divisione Infrastruttura F.S. s.p.a. n. 7 del 2000 (quarto motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. (quinto motivo); violazione dell’art. 2106 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 55, lett. H) cc.n.l. settore del 16/4/2003 (sesto motivo).

In sintesi, si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto violato l’obbligo di diligenza delineato dall’art. 2104 c.c., benchè fosse fondata la doglianza dei lavoratori relativa alla circostanza che la lettura delle circolari di servizio fosse stata predisposta dalla società al di fuori dell’orario di lavoro.

Si deduce che tale imposizione si sarebbe tradotta in violazione delle norme dello statuto dei lavoratori che definiscono la libertà dell’esercizio della attività sindacale che non consente alla parte datoriale, di pretendere che il lavoratore impegni il tempo di cui usufruisce in relazione ad attività sindacale, per l’espletamento di attività di lavoro.

Si rimarca che le disposizioni di cui alla L. n. 81 del 2008 stabiliscono che è preciso dovere del datore di lavoro di garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza facendosi carico di tutti gli oneri di comunicazione correlati.

Si lamenta poi che nello specifico nessuna eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sia stata mai sollevata dai lavoratori, e che la Corte abbia ritenuto comunque la sanzione proporzionata alla mancanza contestata.

2. Il ricorso è fondato entro i termini che si vanno ad esporre.

Occorre premettere che elemento fondante delle questioni sollevate dal ricorrente e sottoposte allo scrutinio della Corte, consiste nella esigibilità da parte del datore di lavoro, di prestazioni, pur accessorie rispetto alla principale, in tempi che eccedono l’orario di lavoro.

E’ dato incontroverso, al riguardo, che l’attività di lettura delle circolari aziendali attenga alla regolare esecuzione del servizio ed ai criteri di sicurezza cui deve essere ispirato. E’ dato incontroverso, altresì, che, nello specifico, l’adempimento di tale obbligazione sia stato richiesto dalla società al di fuori dell’orario di lavoro, essendo stata pretesa la relativa prestazione, in periodo in cui il ricorrente era assente dal servizio (dal 15 al 19 settembre 2004) e nel corso del quale doveva usufruire anche di due giorni di permesso sindacale.

3. Orbene, posto che il dovere di diligenza del prestatore di lavoro, e di cui all’art. 2104 c.c., trova il proprio centro e il proprio essenziale limite nella prestazione contrattualmente dovuta – la natura di questa e l’interesse dell’impresa potendo farvi considerare compresi anche i comportamenti accessori e strumentali al suo più esatto e proficuo inserimento nel ciclo produttivo e nell’organizzazione dell’impresa – (vedi in motivazione, Cass. 2/2/2016 n:1978), opina la Corte che al lavoratore non possa essere richiesto un grado di diligenza tale da eccedere i limiti ordinari e connaturati alla prestazione dovuta, delineati dall’orario di lavoro, come definito dalla L. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, lett. a) secondo cui è tale “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Nello specifico, la richiesta della prestazione attinente all’aggiornamento nella lettura delle circolari, funzionale, per quanto sinora detto, alla regolare esecuzione del servizio ed in condizioni di sicurezza, è stata formulata in periodo in cui il ricorrente era assente dal lavoro decorrendo il servizio di condotta cui era stato assegnato, dal 20 settembre 2004, ed essendogli pervenuta la richiesta di consultazione delle circolari il 15 del mese – per di più, anche per fruizione di permessi sindacali.

4. In relazione a tale ultimo aspetto, la Corte distrettuale ha argomentato che nessuna lesione del diritto sarebbe scaturita dalla lettura del materiale in concomitanza con lo svolgimento dell’attività sindacale, giacche i lavoratori “ben avrebbero potuto prendere visione delle circolari in oggetto, secondo principi di correttezza e buona fede, essendo le sedi sindacali ubicate nello stesso impianto ove si ritirano le circolari”.

Tali affermazioni non appaiono coerenti coi principi che disciplinano l’esercizio della attività sindacale, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui i permessi sindacali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 30 costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l’effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa. La parte datoriale, peraltro, anche se può esercitare un controllo per accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali, tuttavia, non può limitare l’attività sindacale e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e autonomia, i propri compiti (argomenta da Cass. 1/8/2003 n.11759). Anche nel caso in cui sia fissato un “monte ore” per l’esercizio di tale diritto sindacale, è stato affermato che il lavoratore può far uso dei permessi per un periodo prolungato ed ininterrotto, senza neppure essere tenuto a far sì che la propria, benchè limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua utilità nell’ambito del rapporto contrattuale (vedi Cass. 14/1/2003 n. 454).

Corollario di quanto sinora detto è che, indubbiamente, la pretesa della società, di conseguire l’esecuzione di una prestazione di lavoro accessoria rispetto a quella principale oggetto della prestazione, nel corso di un periodo in cui il dipendente fruisca di un permesso sindacale, confligge con i principi di pienezza, libertà ed autonomia che informano l’esercizio del diritto medesimo; onde la relativa prestazione, in quanto eccedente i limiti della ordinaria diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, non può costituire fonte di responsabilità disciplinare per il lavoratore.

Può dunque affermarsi che, nello specifico, l’azienda sia venuta meno all’esercizio del potere organizzativo ad essa ascritto, non avendo consentito al proprio dipendente l’espletamento della attività di aggiornamento nella lettura delle circolari, coessenziali allo svolgimento in condizioni di sicurezza del servizio pubblico svolto, nel contesto dell’orario normale di lavoro, nè dell’orario straordinario; tanto, in violazione dei principi generali che informano l’esercizio del potere organizzativo che fa capo alla parte datoriale e dei dettami di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, artt. 36 e 37 precitato giuridico di tali principi, dai quali discende per il datore di lavoro l’obbligo di adempiere ai doveri di informazione, formazione e addestramento del personale, anche attinenti alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto, con la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello designata in dispositivo la quale procederà alla rinnovata valutazione della fattispecie, alla luce dei principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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