Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23177 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10030-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALUNNI MARCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto 53082/2018 della

CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE DOTT. PATRONE IGNAZIO che chiede alla Corte di

dichiarare la competenza della Corte di appello di Perugia.

 

Fatto

RITENUTO

che con il decreto di cui in epigrafe la Corte d’appello di Roma, investita dell’opposizione proposta da C.L. avverso il decreto con il quale il Consigliere designato della medesima Corte aveva declinato la propria competenza a conoscere del giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, confermò la dichiarata incompetenza, affermando la competenza della Corte d’appello di Perugia;

ritenuto che avverso la statuizione della Corte d’appello il C. propone istanza di regolamento, ulteriormente illustrata da memoria e che l’Avvocatura generale dello Stato è rimasta intimata;

ritenuto che per il ricorrente il radicamento di competenza, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, deve intendersi nel senso che la competenza a decidere sulla domanda di equa riparazione è della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice avanti al quale il processo presupposto ha avuto un qualunque svolgimento, nel caso epilogato in una declaratoria di incompetenza.

Diritto

CONSIDERATO

che l’istanza non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

– la materia, regolata ratione temporis – dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, siccome modificato dalla L. n. 208 del 2015, entrata in vigore l’1/11/2016, individua il giudice competente a decidere sulla domanda di equa riparazione nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale “si è svolto il primo grado del processo presupposto”;

– con una tale espressione il legislatore ha inteso fare riferimento al giudice che ha conosciuto del processo presupposto, che non può, pertanto, identificarsi con il giudice del luogo ove il processo sia stato solo incardinato, implicando la consapevole riforma legislativa il superamento del criterio di collegamento ancorato al mero inizio del processo, il quale peraltro potrebbe prestarsi a facili distorsioni e abusi (potendosi ipotizzare la volontaria presentazione della domanda presso giudice incompetente, al solo fine di radicarne così la competenza e “sceglierlo”);

– si porrebbe nel nulla la riforma legislativa ove, attraverso una interpretazione riduttiva, e, peraltro, in contrasto con il significato semantico dell’espressione utilizzata dalla legge, non solo il verbo svolgere fosse equiparato, come par ovvio doversi escludere, ai verbi incardinare o iniziare, ma anche reputare soddisfattivo un qualunque svolgimento, anche se attraverso esso il giudice si sia limitato a declinare la propria competenza, senza definire il processo;

– nel caso di specie il giudizio presupposto, con il quale venne esaminata la domanda di equa riparazione, si concluse presso la Corte d’appello di Perugia, dopo che la Corte romana aveva negato la propria competenza in favore di quella perugina, con la conseguenza che correttamente la competenza è stata ora declinata dalla Corte di Roma in favore di quella di Perugia;

considerato che non deve farsi luogo a statuizione sulle spese poichè la pubblica amministrazione non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di regolamento di competenza e conferma la competenza della Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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