Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23177 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 20/08/2021), n.23177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22888/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., titolare dell’omonima ditta individuale

rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Querci, elett. dom.

presso quest’ultimo nello studio in Figline Valdarno, corso

Matteotti 72;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 682, pronunciata il 3 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 682, depositata il 3 marzo 2014, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria perché tardivo, in quanto spedito e ricevuto il 20/3/2013, “ben oltre i sei mesi dal deposito avvenuto il 18/6/2013 della sentenza impugnata”; la controversia, per quanto ancora di interesse, riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento concernente il recupero di somme erroneamente rimborsate;

– il ricorso è affidato a un unico motivo

– il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’agenzia denuncia la “Nullità per violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 149c.p.c., comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 4”: premesso che la commissione regionale era incorsa in una svista laddove aveva indicato la data del 18/3/2013 (recte, 18/6/2013) quale data di deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 18/9/2012, ad avviso della ricorrente dal timbro a secco dell’ufficio postale di Firenze, per quanto sbiadito, si leggeva chiaramente che la data di spedizione portava come seconda cifra del giorno il numero “8”, mentre le restanti cifre erano “3.13”, per cui, tenuto conto che il contribuente aveva ricevuto la notifica dell’atto di appello il 20/3/2013, era palese che l’atto era stato spedito o il giorno 8 o il giorno 18 del mese di marzo, in entrambi i casi risultando osservato il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado;

– la censura è fondata;

– non è controverso tra le parti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 18/9/2012 (v. pag. 2 del controricorso) e che l’atto di appello è stato ricevuto dal contribuente il 20/3/2013;

– effettivamente, il timbro datario di spedizione apposto a secco dall’ufficio accettazione dell’agenzia postale, risultante dall’elenco raccomandate A/R prodotto, non è ben leggibile;

– tuttavia, considerato che effettivamente sono leggibili “8-3.13”, per essere stato l’atto notificato il successivo 20/3/13 l’alternativa che si pone è che la spedizione sia avvenuta o l’8/3/13 o il 18/3/13 (data apposta anche sull’elenco delle raccomandate), in entrambi i casi nel rispetto del termine di impugnazione, secondo quanto previsto dall’art. 149 c.p.c., comma 3;

– di nessun significato è quanto risultante dal documento dell’interrogazione postale prodotto dal contribuente, da cui risulterebbe che la data di spedizione del plico sarebbe quella del 20 marzo 2013, trattandosi di atto privo di valenza probatoria;

– sulla questione specifica, si richiama l’insegnamento di questa Corte, per cui “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016); elenco che ha naturaatto pubblico fidefaciente, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale;

– non influente è la pendenza di un ricorso per revocazione contro la sentenza della CTR – di cui si fa menzione nel controricorso – dovendosi applicare il principio espresso da Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2016, Rv. 638238 – 01, in motivazione, secondo cui “la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall’annullamento della sentenza revocanda. A maggior ragione ciò vale se la pronunzia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunziata dalla Corte quando, come nella specie, sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione. In casi tale genere viene meno l’interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità (conf. in generale e in motivazione Sez.L, Sentenza n. 9861 del 15/06/2012, e Sez.2, Sentenza n. 22539 del 05/09/2008)”.

– il ricorso va quindi accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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