Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23177 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21913-2017 proposto da:

N.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUIRINO MAIORANA 9, presso lo STUDIO LEGALE FAZZARI, rappresentata e

difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato CARUSO NICOLETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato

il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Messina, con ordinanza pubblicata in data 5/7/2017, resa nel procedimento di cognizione sommaria disciplinato dal D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54”), sul ricorso proposto dall’avvocato Notarianni Aurora, ha condannato M.G. al pagamento in favore della professionista della somma di Euro 2.984,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e ha compensato per intero le spese di lite;

la Corte ha ritenuto che l’importo preteso dall’avvocato per aver assistito il resistente in un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Rete ferroviaria italiane, fosse rispettoso delle tariffe professionali, considerato che il valore della causa, secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, rientrava nello scaglione compreso tra Euro 52.000 e Euro 260.000; che il M. era stato difeso unitamente ad altri lavoratori nel giudizio di appello; che correttamente sull’onorario stabilito per quattro fasi processuali era stato disposto un aumento percentuale del 20% per ciascuno degli ulteriori appellanti, pervenendo ad un compenso pari a Euro 47.748,24 che, diviso pro quota, portava ad un ammontare individuale di Euro 5.968,53; che, tuttavia, considerato che nella valutazione delle caratteristiche della controversia doveva essere apprezzata la ripetitività delle questioni giuridiche affrontate, trattandosi di un contenzioso che riguardava un cospicuo numero di marittimi, ha ritenuto di diminuire fino al 50% la somma richiesta nella parcella, la conseguenza di riconoscere alla ricorrente l’importo di Euro 2984,26; ha poi escluso la sua competenza a provvedere sulle spese ed onorari relativi al giudizio di primo grado, ritenendo limitata la sua cognizione alla liquidazione dei compensi per l’opera prestata dal professionista nel processo dinanzi a sè;

contro l’ordinanza la N. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. formulando quattro motivi, ai quali si è opposto l’intimato con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi di ricorso sono quattro:

1. – violazione e falsa applicazione degli artt. 151 disp. att. c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4, art. 2233 c.c., art. 36 Cost., artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5;

2. – violazione o falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, dell’art. 38 c.p.c. e art. 702-bis c.p.c., comma 4, artt. 91 e 112 c.p.c. e art. 336 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4: la ricorrente si duole della omessa pronuncia della Corte sulla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, senza considerare che la sentenza d’appello aveva riformato quella del Tribunale (che si era conclusa con il rigetto della pretesa del suo cliente) e aveva pertanto liquidato le spese tanto del giudizio di primo grado quanto dell’appello, sicchè la cognizione ai sensi del cit. D.Lgs., art. 14, non poteva che riguardare tutte le spese, anche in considerazione dell’esito complessivo della lite;

3. – violazione o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

4. – violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la Corte compensato le spese di lite senza adeguata motivazione;

sulla questione posta con il secondo motivo di ricorso questa Corte, con ordinanza del 17/6/2019, n. 16212, ha ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo trattarsi di una questione di massima di particolare importanza;

è opportuno pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite, atteso il suo indubbio valore nomofilattico ed il carattere decisivo per la soluzione della presente controversia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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