Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23177 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22474-2013 proposto da:

B.B., c.f. (OMISSIS), B.D. C.F. (OMISSIS),

A.G. CT. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ & ASSOCIATI

S.R.L., rappresentate e difese dall’avvocato GUIDO GIOVANNELLI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE PRATO, C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del Sindaco

p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIale LIEGI 32, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ELENA BARTALESI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14840/2013 della CORTE di CASSAZIONE emessa il

14/03/2013 e depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano;

udito l’avv. Mauro Giovannelli (per delega dell’avv. Guido

Giovannelli), per i ricorrenti, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) B.D., in proprio e nella qualità di coerede di B.B., impugna per revocazione la sentenza di questa Corte n. 14840/013 del 13 giugno 2013 che, accogliendo i primi due motivi del ricorso proposto dal Comune di Prato contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva liquidato l’indennità spettante al de cuius per l’esproprio di un terreno di sua proprietà, ha cassato la pronuncia nella parte in cui aveva attribuito natura edificatoria al terreno, situato in zona omogenea f, destinata in parte a verde e in parte a viabilità, e, dichiarati assorbiti gli altri motivi, ha rinviato) la causa alla corte del merito per un nuovo giudizio.

2) Con il primo motivo la ricorrente rileva che la decisione si fonda sull’errato presupposto dell’inclusione del suolo nella suddetta zona atteso che, in contrario, era pacifico fra le parti ed emergeva incontestabilmente dagli atti di causa che il terreno rientrava all’interno della zona omogenea B (di completamento residenziale) in quanto posto nel sistema “R5 la residenza nelle aree della mexite”, altrettanto erroneamente ritenuto riferibile ad uno strumento pianificatorio pregresso rispetto alla data di adozione del decreto di esproprio.

Il motivo, ad avviso di questa relatrice, risulta fondato, atteso che la sentenza della corte d’appello impugnata non ha mai affermato che il terreno fosse situato in zona F, ma si è limitata ad accertare che, secondo lo strumento urbanistico vigente alla data dell’esproprio, il suolo era destinato in parte a verde ed in parte a viabilità nell’ambito della più ampia zona omogenea edificabile (di recupero) nella quale era incluso e che era già contemplata dal previgente strumento urbanistico. Neppure il Comune di Prato, a ben vedere, ha sostenuto in ricorso che il terreno fosse incluso in zona F, ma, dopo aver rilevato che la corte fiorentina aveva “sostanzialmente” riproposto la tesi secondo cui i suoli ricadenti in tale zona – funzionale rispetto alle zone limitrofe edificatorie – avrebbero anch’essi carattere edificatorio, ha lamentato che il giudice a quo avesse omesso di verificare se la destinazione a viabilità del terreno avesse “come di regola accade” carattere generale e programmatico, oppure coincidesse con la previsione di una singola e determinata opera pubblica (1^ motivo), nonchè di individuare quale fosse la zona omogenea edificabile in cui il terreno era incluso secondo il nuovo strumento urbanistico (2^ motivo).

Si propone pertanto di rinviare il ricorso alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4.

Il collegio, esaminati gli atti e condivise le conclusioni della relatrice.

PQM

rimette il ricorso alla pubblica udienza della 1 sezione civile.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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