Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23177 del 04/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2017, (ud. 15/02/2017, dep.04/10/2017),  n. 23177

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9085-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8065/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2014, r.g.n. 7499/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TIZIANA SERRANI per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte di Appello di ROMA con sentenza del 14 ottobre 2014, in riforma della impugnata pronuncia, dichiarava illegittimo, con ogni conseguente tutela L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile) il licenziamento per giusta causa intimato il 12-03-2010 dalla convenuta – appellata POSTE ITALIANE S.p.A. alla dipendente C.M., previa contestazione disciplinare in data 12-02-2010 (avente ad oggetto detenzione di banconote contraffatte, di cui una veniva spesa presso un esercizio di vendita ambulante, condotta per cui era stata affermata la penale responsabilità dell’imputata C., con conseguente condanna a pena detentiva e pecuniaria, sospesa alle condizioni di legge, come da sentenza del 23 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il sette marzo 2009), recesso intimato pure ai sensi degli artt. 54, 55, 56, 57 e 76 lettera e) del c.c.n.l..

La Corte distrettuale riteneva che nella specie difettasse il requisito dell’immediatezza dell’anzidetta contestazione in data 10 febbraio 2010, a differenza di quanto sul punto opinato dal giudice di primo grado, secondo il quale, invece, la società soltanto nel gennaio 2010 era venuta a conoscenza del passaggio in giudicato della condanna penale.

L’appellata Poste Italiane, infatti, aveva sostenuto che soltanto il 25 gennaio 2010 aveva avuto conoscenza dell’irrevocabilità della condanna, irrevocabilità pacificamente risalente al marzo dell’anno 2009.

Per contro, ad avviso della Corte capitolina il documento all’uopo prodotto non comprovava l’assunto, trattandosi di messaggio di posta elettronica proveniente da un ufficio interno della medesima società, precisamente dal responsabile degli affari legali dell’azienda, sicchè non era possibile stabilire il momento in cui la sentenza recante l’annotazione d’irrevocabilità fosse effettivamente entrata nella disponibilità dell’ufficio legale di POSTE ITALIANE. Nè risultava provato il momento in cui la copia della sentenza penale, munita del timbro di passaggio in giudicato, fosse stata rilasciata dalla competente cancelleria, così pervenendo nella sfera di conoscenza di parte datoriale.

Pertanto, non poteva escludersi, sulla base del solo messaggio di posta elettronica 25-012010, che la conoscenza del documento da parte della società potesse farsi risalire ad un momento anteriore alla suddetta data, tenuto conto soprattutto che la sentenza penale già il 15 marzo 2009 risultava pervenuta in copia a Poste Italiane, come da relativo timbro di pagamento dei diritti di cancelleria, sebbene ancor priva dell’annotazione di passaggio in giudicato.

Quanto, poi, alla lesione del vincolo fiduciario, nei sensi di cui alla contrattazione collettiva di settore, ad avviso della Corte distrettuale lo stesso non poteva considerarsi irrimediabilmente venuto meno. Infatti, la società per sua stessa ammissione fin dall’anno 2007 era venuta a conoscenza del procedimento penale, che aveva coinvolto la dipendente, di guisa che il successivo lasso di tempo trascorso, sino al febbraio/marzo 2010, senza l’adozione di alcun provvedimento cautelare di allontanamento, stava a dimostrare che l’azienda aveva continuato a riporre affidamento nella capacità della dipendente di assolvere con lealtà e trasparenza alle mansioni affidatele, nonostante quindi la risalente conoscenza degli addebiti alla predetta mossi in sede penale.

Avverso la succitata pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.A. con atto del 26/27 marzo 2015, affidato a tre motivi, poi illustrati da memorie depositate ex art. 348 c.p.c..

C.M. è rimasta intimata, non avendo svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI della DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7,artt. 1175 e 1375 c.c., tanto sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – Si contesta in effetti la ricostruzione operata dalla Corte di Appello circa la ritenuta non tempestività della contestazione disciplinare. Il ragionamento estrinsecato nella motivazione della sentenza non poteva condividersi, in quanto integrava una erronea applicazione del principio di immediatezza della contestazione, con evidente forzatura dello stesso. La necessaria immediatezza della contestazione disciplinare andava intesa in senso relativo, dovendo risultare compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento della valutazione della gravità dei fatti.

Le date relative all’acquisizione della sentenza penale con timbro di irrevocabilità, erano provate, secondo la ricorrente, dalle comunicazioni via e-mail intercorse con il legale interno di Poste Italiane, che inviava in quei giorni al personale addetto della società i provvedimenti emessi dal Tribunale di Frosinone, prima senza e poi con annotazione d’irrevocabilità, all’uopo depositate come da documentazione allegata alle note difensive di primo grado ed fascicolo di secondo grado.

Con il secondo motivo la società ha lamentato violazione e falsa applicazione delle norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare degli artt. 1175,1375,2104del 2119 c.c., nonchè degli artt. 52 e 54 c.c.n.l. 2007, contestando la sentenza impugnata per la parte in cui aveva ritenuto non irrimediabilmente venuto meno, nei suoi confronti, il vincolo fiduciario tra parte datoriale e lavoratrice, visto il disservizio arrecato all’azienda dalla dipendente, che era stata condannata per il reato di cui all’art. 445 c.p., con ciò violando palesemente le norme di correttezza e buona fede ed il vincolo di fiducia, così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado in proposito. Di conseguenza, giustamente era stato intimato il recesso senza preavviso trattandosi di reato connesso strettamente all’attività espletata dalla C. per conto di POSTE ITALIANE, sicchè aveva inevitabilmente riverberato effetti negativi in ambito lavorativo ed in generale sull’immagine dell’Azienda preposta ad un servizio di pubblica rilevanza, di cui la dipendente rappresentava l’interfaccia con la clientela. Per di più, i fatti ascritti alla dipendente, oltre alla loro rilevanza penale, integravano una chiara e grave violazione degli obblighi e dei doveri incombenti sulla medesima lavoratrice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., così come espressamente richiamati dall’art. 54 (soprattutto comma 4, lett. h) del surriferito contratto collettivo (cfr. più ampiamente pagg. da 13 a 20 del ricorso di POSTE ITALIANE).

Da ultimo, con il terzo motivo (pgg. 20/22 del ricorso), la società ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè art. 118,comma 1, delle relative dispersioni di attuazione, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 3 tanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La sentenza impugnata risultava viziata per non aver fornito alcuna motivazione sulla eccezione spiegata in via gradata da Poste Italiane nella memoria difensiva, afferente alla possibilità per il giudice, nel caso in cui non avesse ritenuto sussistente la giusta causa di recesso ex art. 2119, di qualificare lo stesso quantomeno a titolo di giustificato motivo soggettivo, attesa la gravità della condotta contestata.

Orbene, nessuno dei tre motivi merita pregio, dovendo gli stessi essere disattesi in forza delle seguenti argomentazioni.

Quanto al primo motivo, non è possibile eludere ciò che in punto di fatto è stato accertato dalla competente Corte di merito con la sentenza impugnata, la quale peraltro è l’unica decisione rilevante in questo giudizio d’impugnazione, mentre non rileva affatto la riformata pronuncia di primo grado.

In effetti, la ricorrente contesta la ricostruzione cronologica operata dalla Corte capitolina e soprattutto non confuta specificamente gli elementi probatori apprezzati dalla stessa Corte circa il momento in cui la società venne a conoscenza documentalmente della sentenza penale di condanna munita dell’attestazione di irrevocabilità.

Invero, dagli atti emerge che l’arresto della C. in data 25/07/2007 venne appreso da notizie di stampa del successivo otto agosto, con conseguenti varie richieste d’informazioni da parte di POSTE ITALIANE alla competente Procura della Repubblica. La sentenza penale di condanna, pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 28 ottobre 2008, depositata il 12 gennaio 2009 e passata in giudicato il sette (o al più tardi il 15) marzo 2009, fu ritirata in copia da Poste Italiane il 14-04-2009, senza il timbro attestante la sua irrevocabilità.

La società ha sostenuto di aver dovuto attendere fino al 25 gennaio 2010 per conoscere la formalità del passaggio in giudicato, pacificamente intervenuto non oltre il 15.03.2009, con la consegna della copia del provvedimento divenuto irrevocabile, allegato ad un messaggio di posta elettronica in pari data. Per contro, la Corte di merito ha motivatamente escluso tale conoscenza alla data del 25 gennaio 2010, trattandosi di comunicazione proveniente da un ufficio interno della stessa società, precisamente dall’avv. L. E., responsabile degli Affari Legali dell’azienda, sicchè dalla comunicazione non era dato evincere il momento in cui la sentenza, recante il timbro dell’irrevocabilità, fosse effettivamente entrata nella disponibilità dell’ufficio legale di Poste Italiane. Di conseguenza, non poteva escludersi, sulla base della sola email, che la conoscenza del documento, da parte di Poste Italiane, potesse farsi risalire ad un momento anteriore al 25 gennaio 2010, soprattutto tenendo conto che la sentenza era divenuta irrevocabile nel marzo 2009 e che la società già il 15 marzo 2009, come risultante dal timbro di pagamento dei diritti di cancelleria, era venuta in possesso della sentenza di condanna, sebbene priva dell’attestazione di passaggio in giudicato.

Dunque, secondo i giudici dell’appello, contrariamente a quanto opinato con la sentenza di primo grado e con essa dall’attuale ricorrente, non è provata la tempestività della contestazione disciplinare, da parte datoriale, che pure ne aveva l’onere. Il fatto, poi, che la sentenza di condanna sia stata ritirata in copia da Poste Italiane il 14 aprile (e non il 15 marzo) 2009, priva dell’attestato d’irrevocabilità (peraltro de jure già intervenuta fin dal precedente mese di marzo), come sostenuto dalla società ricorrente, non muta sostanzialmente i termini della questione, visto soprattutto che già da allora, ossia fin dalla metà dell’aprile 2009, parte datoriale risultava ben edotta dell’affermata penale responsabilità, in capo alla C., riguardo ai fatti descritti con l’anzidetta pronuncia di condanna, sicchè del tutto ingiustificato appare il ritardo nella contestazione disciplinare, inviata invece soltanto nel febbraio dell’anno 2010. Ciò tanto più vale ove, per altro verso, si consideri pure che nelle more la lavoratrice venne lasciata al suo posto, sino al momento del recesso in data 11 marzo 2010, senza l’adozione di alcun provvedimento cautelativo come l’allontanamento temporaneo dal settore di adibizione, perciò anche con conseguente presumibile affidamento della dipendente circa l’irrilevanza a fini disciplinari dei fatti per i quali era stata condannata in sede penale (cfr. tra l’altro Cass. lav. n. 16754 del 7/11/2003, secondo cui in tema di esercizio del potere disciplinare, regolato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 e fondato sull’obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo buona fede, la contestazione deve essere caratterizzata da immediatezza, per consentire al lavoratore incolpato l’effettivo esercizio del diritto di difesa mediante l’allestimento del materiale difensivo, dovendosi anche considerare il “giusto affidamento” del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione disciplinare, dato che l’esercizio del potere disciplinare non è un obbligo per il datore di lavoro, bensì una facoltà. L’applicazione in c.d. “senso relativo” del principio dell’immediatezza della contestazione comporta, pertanto, che tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza uno specifico motivo obiettivamente valido – da accertarsi e valutarsi rigorosamente- e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, deve prevalere la posizione – ex lege tutelata – del lavoratore. V. parimenti Cass. lav. n. 20719 del 10/09/2013, secondo cui l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. V. altresì Cass. lav. n. 12141 del 19/08/2003: il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonchè del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa sia l’organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Inoltre, Cass. lav. n. 7410 del 26/03/2010 ha affermato che, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l’autonomia tra i due procedimenti, l’inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall’art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l’eventuale accertamento dell’irrilevanza penale del fatto non determina di per sè l’assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. In senso analogo Cass. nn. 2023 del 2006, 1101 del 2007 e n. 4724 del 27/02/2014, secondo la quale inoltre il differimento dell’incolpazione è giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall’integrale accertamento degli stessi).

Nei sensi anzidetti, pertanto, va respinto il primo motivo di ricorso.

Parimenti, appare inconferente il secondo, laddove in sostanza si tende, però inammissibilmente in sede di legittimità, a rimettere in discussione quanto accertato dalla Corte di merito circa la carenza di elementi da cui poter desumere il venir meno dell’elemento fiduciario, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche in via provvisoria. Anche in questo caso, infatti, non è consentito, nell’ambito dei limiti rigorosamente fissati dall’art. 360 c.p.c., il riesame dei fatti, però diversamente apprezzati in sede di merito.

Peraltro, la censura appare ad ogni modo inconferente ed incompleta, una volta accertata comunque la mancanza del requisito della tempestività, nei sensi anzidetti in relazione al primo motivo (v. del resto Cass. lav. n. 16683 – 11/08/2015, secondo cui il principio della necessaria immediatezza della contestazione disciplinare, che ha lo scopo di garantire il diritto di difesa del lavoratore e di non protrarre l’incertezza sulla sorte del rapporto, si applica sia nel caso di licenziamento per giusta causa che in quello di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Conforme n. 14551 del 2000).

Ne deriva l’irrilevanza, altresì, della questione, invero non decisiva, nè altrimenti dirimente, posta con il terzo motivo, circa la possibilità di “derubricare” il recesso in questione, intimato per giusta causa, a licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche per il quale occorre, come visto, dimostrare l’immediatezza della contestazione disciplinare, ancorchè in senso relativo secondo la giurisprudenza di questa Corte, requisito che invece nella specie non è stato ritenuto motivatamente provato dalla competente Corte di merito con la pronuncia qui impugnata.

Dunque il ricorso va respinto, peraltro senza nulla disporre in ordine alle spese, visto che la C. è rimasta intimata e non ha dispiegato ad ogni modo alcuna attività difensiva nel suo interesse in questa sede.

Tuttavia, stante l’esito negativo della proposta impugnazione, la società ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per legge.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA