Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23176 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20083-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FAVARELLI

22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TERRIN FEDERICO giusta

procura speciale in calce ai controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO del 22/12/2014, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di P.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 226/29/2015, depositata in data 20/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dei silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico pediatra convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2009 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non ricorreva il -requisito dell’autonoma organizzazione, costituente il presupposto impositivo ai fini IRAP, considerato, da un lato, che l’utilizzo di un dipendente, tempo determinato e per un numero limitato di ore a settimana”, con mansioni di “assistente di studio”, non era idoneo ad integrare un “vantaggio organizzativo tale” da giustificare l’assoggettamento all’imposta, in presenza poi di strumentazione “indispensabile per lo svolgimento dell’attività convenzionata ” e dell’incidenza del tutto irrilevante dell’attività di libero professionista pure svolta negli anni in contestazione, e, dall’altro lato, la modalità organizzativa della c.d. “medicina di gruppo” non è rivolta garantire “un valore aggiunto” al professionista medico.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2082 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che l’utilizzo di lavoro dipendente non sia sintomatico di un’autonoma organizzazione e che non abbia rilievo lo svolgimento dell’attività in una struttura polifunzionale organizzata in forma associativa.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Caso. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno altresì affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale sicchè la relativa attività integra 11 presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa, costituisce il “minmimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 509, art. 8 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo e previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010. n. 1158 del 2012). Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente e dall’esercizio dell’attività medica in forma associativa. Ora, la sentenza della C.T.R. è conforme ai principi di diritto da ultimo espressi dalle Sezioni Unite di questa Onte, in quanto le spese per lavoro dipendente, rientravano nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” e l’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e non costituisce ex lege presupposto d’imposta, occorrendo un quid pluris rispetto all’erogazione della “quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune”, nella specie neppure dedotto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi sono state anche recenti pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA