Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23176 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3169-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 121/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/01/2008 R.G.N. 1328/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 19.9.2002. L.C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, del 16.10.2001 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere le provvidenze previste dalla L. n. 118 del 1971 per gli invalidi civili. In particolare, l’appellante deduceva di avere diritto all’assegno mensile di invalidità, pur essendo stata riconosciuta invalida dal CTU nella misura del 68%, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 29/31.5.1995, poichè aveva presentato la domanda amministrativa anteriormente alla data del 12.3.1992, in cui entrava in vigore la normativa (D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9), che aveva operato un’elevazione della percentuale minima.

L’INPS, ritualmente costituito, invocava il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 2.10.2007, riformava la sentenza impugnata e dichiarava il diritto di L.C. all’assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1.6.90 e condannava l’INPS alla relativa prestazione, oltre accessori di legge;

compensava tra le parti le spese del giudizio.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’istituto con un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’istituto denuncia la violazione dell’art. 162 c.p.c., art. 164 c.p.c., comma 2, art. 191 c.p.c., comma 3, artt. 127, 434 e 435 c.p.c..

Sostiene l’Istituto ricorrente che l’appello era improcedibe. Infatti l’atto d’appello era stato depositato in cancelleria il 19 settembre 2002 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, fissata per l’11 marzo 2004, solo in data 21 aprile 2004. Rileva in particolare l’Istituto ricorrente che all’udienza dell’11 marzo 2004 la corte territoriale ha disposto un rinvio all’udienza del 2 dicembre 2004 per consentire la notifica dell’atto d’appello che non era stata per nulla effettuata.

Secondo l’Istituto ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto invece dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione.

2. Il ricorso è fondato.

Va ribadito il principio affermato da Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604, che ha affermato che nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.;

tale principio deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Nella specie si ricade proprio in questa ipotesi di assoluta mancanza di notificazione dell’atto d’appello e del decreto di fissazione dell’udienza sicchè non trovava applicazione l’art. 291 c.p.c. e la corte d’appello non avrebbe potuto fissare una nuova udienza assegnando un nuovo termine all’appellante per le notifiche diritto.

3. Il ricorso va quindi accolto. L’impugnata sentenza va cassata senza rinvio perchè il giudizio non poteva proseguire in ragione della rilevata improcedibilità dell’atto d’appello.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso: cassa senza rinvio la sentenza impugnata; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione e del giudizio d’appello.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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