Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23175 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18942-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO ARTICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1248/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Veneto, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Treviso, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente P.A. avverso un avviso di accertamento IRPEF ed IVA 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate, nel caso in esame, avesse compiuto un accesso nei locali d’impresa del contribuente ai fini della raccolta di documentazione; invero nella specie era stato il contribuente a sottoporre all’ufficio la documentazione idonea a provare la correttezza del suo operato;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria non trovava applicazione in tutti i casi in cui l’accertamento tributario non fosse originato da accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali; e, nella specie, il contribuente aveva avuto vari incontri con l’ufficio, all’esito dei quali era stato emesso l’avviso di accertamento impugnato;

che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dei principi vigenti in tema di garanzie e contraddittorio endoprocedimentale, quali diritti fondamentali dell’Unione Europea e violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, in quanto la sentenza impugnata era del tutto illogica nella parte in cui aveva ritenuto che l’accertamento tributario in esame avrebbe dovuto essere annullato per mancata emanazione di un verbale conclusivo, atteso che, anche in tema di tributi armonizzati, quali l’IVA, la giurisprudenza della Corte Europea era concorde nel ritenere che la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’amministrazione finanziaria intanto poteva determinare l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento in quanto, senza detta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, mentre, nel caso in esame, era evidente l’insussistenza di qualsiasi pregiudizio per il contribuente, per avere appreso le risultanze delle indagini tributarie direttamente dall’avviso di accertamento;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che, con richiesta del 5 giugno 2019, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata.

P.Q.M.

Dichiara sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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