Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23175 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10664-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale e Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO presso lo studio dell’avvocato MARIA TFRESA

BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORENZA SOLAINI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO

DI MONTECELIO N. 19, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DAVOLI

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMILCARE SESTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna il 13/01/2014, depositata il

17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Vincenzo Davoli, difensore della ricorrente, che

insiste per il rigetto del ricorso, evidenziando contrasti

giurisprudenziali.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Centro s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di G.A.L. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 535/Xi/14, depositata in data 17/03/2014, la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF, relativa all’anno d’imposta 1999 – è stata riformata la decisione dei giudici di primo grado, che avevano respinto il ricorso della contribuente.

I giudici di appello hanno, in accoglimento del gravame della contribuente, ritenuto nulla la notifica del prodromico avviso di accertamento, essendo stata apposta la relata di notifica sul “frontespizio del documento”, con conseguente venir meno della “garanzia della consegna dell’atto nella sua integrità”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la motivazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, avendo i giudici della C.T.R. accolto il gravame della contribuente, dichiarando la nullità della notifica dell’atto presupposto della cartella di pagamento, malgrado l’appellante avesse chiesto l’integrale riforma della decisione di primo grado per inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento.

Il motivo è infondato.

Secondo risalente orientamento di questa Corte, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. sussiste “quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato: tale principio va, peraltro, posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilita per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass. n. 9590/2013; cfr., ex multis, Cass. n. 25140/2010).

La sentenza della C.T.R. qui impugnata ha riconosciuto l’esistenza della denunciata irregolarità nella relata di notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella oggetto di gravame ed ha qualificato la medesima come fonte di nullità. Tale qualificazione, rispetto alla inesistenza denunciata dalla parte contribuente, si differenzia, quanto agli effetti, per la diversa gravità e per l’irreparabilità, e, quanto ai presupposti, per il maggiore discostamento dal modello legale di notificazione. La differenza, dunque, è quantitativa, non qualitativa e, pertanto, la sentenza impugnata non integra, sul punto, una pronuncia extra petitum.

2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 2719 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo in ogni caso i giudici della C.T.R. dichiarato nulla la notifica dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, annullato la cartella, malgrado la contribuente, che aveva sottoscritto la relata di notifica, non avesse formalmente disconosciuto la conformità dell’avviso di accertamento con l’originale notificatole, composto da dieci pagine.

Il motivo è fondato.

La relata di notifica attesta l’eseguita consegna della copia dell’atto, dovendosi intendere estesa tale affermazione alla conformità della copia all’originale, nella sua interezza. L’attestazione fa pubblica fede, salvo querela di falso (Cfr. Cass. n. 15199/9004; Cass. n. 11489/2009). Questa Corte ha già affermato (Cass. 67-19/200) che “In tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d’impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguite a norma dell’art. 137 c.p.c. a mezzo dell’ufficiale giudiziario, l’art. 148 c.p.c. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La previsione è a presidio dell’attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all’originale. La localizzazione in calce all’atto notificato svolge, infatti la funzione garantistica di richiamare l’attenzione dell’Ufficiale Giudiziario alla regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia conforme all’originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell’atto, che fa fede, fino a querela di falso, implica l’attestazione di conformità della copia all’originale. Qualora la relaione di notificazione sia, invece, annotala sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell’atto nella sua integrità, e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.

L’appurata irregolarità della relata, posta sul frontespizio dell’atto anzichè in calce, produce in capo all’interessato un legittimo dubbio sull’integrità della copia rispetto all’originale.

Tuttavia, dagli atti (vedasi quanto accertato dai giudici di primo grado e riportato nella sentenza della C.T.R.: “sia la prima pagina che le altre contengono l’indicazione del numero complessivo delle pagine che compongono il documento”) emerge che l’atto impositivo – presupposto conteneva, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero di pagine totale. Tale circostanza garantiva la contribuente sulla integrità del documento notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c..

Invero, come già chiarito da questa Corte (Cass.13965/2016), sulla linea di quanto già affermato nel 2007, “quando la completezza e conformità dell’atto notificato non sia oggetto di specifica contestazione, sussistono comunque, al di là della “violazione” del precetto formale, i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, tanto più quando risulti accertata la integralità dell’atto notificato. Nella fattispecie esaminata dalla Corte (in tale recente pronuncia), infatti, l’atto notificato risultava anche sotto formale, un atto unico e indivisibile, composto di dodici pagine, ciascuna delle quali enumerate” e recava “alla fine (e cioè in calce) l’attestazione certificata che l’atto era appunto composto di dodici pagine”, sicchè “nessun dubbio” poteva esservi sulla completezza e conformità dell’atto notificato, dimostrata dalla certificazione della sua composizione”, nella quale la relata, “indipendentemente dalla sua collocazione, era “attestata come parte integrante costituita dell’atto stesso e non come qualcosa di “aggiunto””).

Il che è (quanto risulta essere stato accertato, in primo grado (come riportato, oltre che in ricorso per cassazione, nella decisi me della C.T.R. impugnata).

Inoltre, la circostanza del disconoscimento specifico da parte della contribuente della conformità dell’avviso di accertamento, prodotto in giudizio da Equitalia, con l’originale notificatole, non risulta dalla sentenza impugnata ovvero dal controricorso e viene dedotta dalla controricorrente soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R..

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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