Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23175 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2764-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A., D.M., R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 665/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2008 R.G.N. 9673/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il giorno 18/7/03 L.d.A., R.L. e D.M. si rivolsero al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli esponendo di esser stati destinati ai lavori socialmente utili ex lege n. 451 del 1994.

Lamentarono di aver percepito il sussidio per l’impiego con ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge (il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese). Chiesero pertanto la condanna dell’INPS al pagamento delle somme analiticamente descritte in ricorso, corrispondenti all’ammontare degli interessi legali sulle prestazioni ricevute in ritardo, dalle date delle relative scadenze a quelle di effettivo adempimento.

Instauratosi il contraddittorio, con sentenza emessa in data 12/11/04 il Tribunale accolse le domande compensando interamente le spese del grado.

2. Con ricorso depositato il 28/10/05 i lavoratori hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado censurando la statuizione in punto spese e chiedendo applicarsi il principio della soccombenza.

L’appellato si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnazione di cui ha chiesto il rigetto. Nel contempo ha spiegato appello incidentale con il quale ha contestato l’esistenza di una scadenza quindicinale relativa ai pagamenti del sussidio LSU deducendo che ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili, compete un importo mensile di L. 800. Ha quindi concluso per la reiezione delle domande ex adverso proposte in prime cure.

Con sentenza del 172/08 – 20 febbraio 2008 la Corte d’appello di Napoli rigettato entrambi gli appelli.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Inps con un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.

All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo infra trascritto.

Il collegio autorizzava la motivazione semplificata della sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione falsa applicazione del combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 12, e del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32. In particolare l’istituto formula il seguente quesito di diritto: voglia codesta corte dichiarare se in virtù dell’espresso richiamo della disciplina dell’indennità di mobilità, il sussidio per i lavoratori socialmente utili debba essere erogato con scadenze mensili e non quindicinale e pertanto l’eventuale ritardo del pagamento della prestazione deve essere computato sulla indicate scadenze mensili.

2. Il ricorso è fondato.

Va ribadito il principio già affermato da questa corte (Cass. 19 maggio 2008, n. 12627) secondo cui in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 de 1994, art. 14, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese.

A questo orientamento occorre dare continuità non essendo emersi elementi o argomentazioni che possono indurre questa corte ad un revirement giurisprudenziale.

3. Il ricorso va quindi accolto.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata e, potendo la causa essere decisa nel merito, va rigettata l’originaria domanda.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003. n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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