Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23175 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.04/10/2017),  n. 23175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24439/2010 R.G. proposto da:

D.A. e D.S.G., rappresentati e

difesi dall’avv. Giuseppe Muffoletto, elettivamente domiciliati in

Roma, Via di Lanzo n. 79;

– ricorrente –

contro

Serit Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Pensabene del foro

di Palermo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vincenzo Tieri n.

29, presso lo studio degli avv.ti Rosa Conti e Massimo Pensabene;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/30/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia – Palermo, depositata il 26/02/2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2017

dal Dott. Luigi Giordano, Magistrato addetto al Massimario,

applicato alla Sezione Tributaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 39/30/10, depositata il 26 febbraio 2010 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla società Serit Sicilia S.p.a. nei confronti di D.A. e D.S.G. avverso la sentenza n. 299/01/2006 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di appello, per quanto qui interessa, rilevava:

– che il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione di quattro intimazioni di pagamento che conseguivano, rispettivamente: 1) ad una cartella di pagamento a sua volta derivante da avviso di accertamento Irpef 1995; 2) ad una cartella derivante da avviso di rettifica Iva 1996; 3) e 4) a due cartelle di pagamento emesse del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, a seguito della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef ed Irap 1998 e 1999;

– che le cartelle erano state ritualmente notificate ad entrambi i contribuenti nella qualità di eredi di S.M.S.C.;

– che un’intimazione di pagamento relativa ad una obbligazione tributaria avente titolo in un precedente atto – nella specie un avviso di rettifica, un avviso di accertamento e due cartelle di pagamento emesse dopo il controllo formale della dichiarazione dei redditi – è un “mero atto del procedimento di riscossione” e può essere impugnata solo per vizi propri, ma non per difetti dell’atto presupposto;

– che, nella specie, con l’impugnazione si deducevano vizi degli atti presupposto delle intimazioni di pagamento (avviso di rettifica, avviso di accertamento e cartelle di pagamento), i quali tuttavia erano stati correttamente notificati ai contribuenti nella loro qualità di eredi e non impugnati, “trascurandosi di considerare l’effetto preclusivo che si era determinato”.

2. Avverso la sentenza di appello, D.A. e D.S.G. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 ottobre 2010 ed affidato a un motivo.

3. La società Serit Sicilia S.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, D.A. e D.S.G. denunciano la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – deducendo che il ricorso era stato proposto avverso le intimazioni di pagamento sia per vizi propri delle stesse, che per vizi della notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento. In particolare, con riferimento al primo aspetto, le intimazioni oggetto del ricorso sarebbero state notificate solo a D.S.G., in qualità di erede della madre S.M.S.C., e non anche a D.A., altro erede tenuto al pagamento. Dette intimazioni, pertanto, presentavano vizi propri rappresentati dalla “errata intestazione” e dalla mancata notifica “all’ultimo domicilio della defunta impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi”.

2. Il ricorso è inammissibile perchè difetta di autosufficienza, essendo evidente la violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, mancando “la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda”. La parte ricorrente ha totalmente omesso di indicare i dati necessari all’individuazione degli atti processuali (nella specie, gli atti di intimazione, le prodromiche cartelle, le relate delle notifiche e la pertinente documentazione) oggetto della controversia e alla loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (Cass. n. 22726 del 2011; Cass. n 14784 del 2015), net di questi atti è stata compiuta una puntuale e precisa riproduzione, così precludendo al giudice di legittimità ogni valutazione. Il ricorso, pertanto, non permette alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè non può ritenersi soddisfatto il principio di autosufficienza dello stesso. Secondo l’insegnamento costantemente impartito da questa Corte, nel ricorso devono essere presenti tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952 del 2007), imponendosi al ricorrente per cassazione di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014).

6. In ragione del principio di causalità va disposta la condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, che si liquidano in favore del controricorrente in complessivi Euro 2.200,00 (Euro duemiladuecento,00) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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