Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23174 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17385-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZI ABRUZZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1726/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPOZZI RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Piemonte, di accoglimento dell’appello della contribuente F.L. avverso una decisione della CTP di Alessandria, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da quest’ultima proposto avverso due avvisi di accertamento IRPEF 2007 e 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost. comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR esposto in modo chiaro e completo le ragioni di fatto e di diritto, che avevano condotto all’accoglimento del ricorso della contribuente; non erano stati indicati in modo esplicito gli elementi fattuali, eventualmente allegati dalla contribuente, tali da far ritenere superato l’accertamento del reddito, compiuto nella specie in base al redditometro, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione applicabile “ratione temporis” (c.d. vecchio redditometro), trattandosi di accertamento induttivo del reddito riferito alle annualità 2007 e 2008;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi della controversia, in particolare degli elementi fattuali esposti dall’ufficio a conferma dell’accertamento sintetico-induttivo (c.d. “vecchio redditomtro”), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’accertamento induttivo era stato effettuato dall’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione applicabile “ratione temporis”, siccome riferito alle annualità 2007 e 2008; e l’avviso di accertamento di maggiori redditi per le annualità 2007 e 2008 era stato emesso dopo che erano stati accertati, in capo alla contribuente, il possesso ovvero la disponibilità di una serie di beni, oltre che alcuni rilevanti incrementi patrimoniali; in appello la contribuente aveva inteso provare l’inesattezza e l’illegittimità dei maggiori incrementi patrimoniali per importo di Euro 54.400,00, accertati ai sensi del citato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, mentre l’ufficio, da parte sua, aveva replicato che i fatti allegati non erano idonei a superare l’accertamento sintetico, compiuto in base al possesso di beni indice, nonchè in base agli incrementi patrimoniali, allegando fatti specifici e contrari, trascritti in ossequio al principio dell’autosufficienza; pertanto la CTR aveva omesso di esaminare i fatti esposti dall’ufficio e sui quali la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi, essendo fatti controversi fra le parti;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che, con richiesta depositata il 7 giugno 2019, la stessa ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata.

P.Q.M.

Dichiara sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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