Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23174 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2572-2009 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRENTIN ANDREA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/11/2008 r.g.n. 259/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato DEL DUCA VINCENZO per delega ANTONINI GIORGIO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 14 ottobre 2003, M.G. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’INPS chiedendone la condanna, previo accertamento del suo diritto al ripristino del pagamento della intera pensione e alla restituzione di tutte le somme trattenute e/o versate a titolo di incumulabilità tra pensione di anzianità a reddito da lavoro autonomo. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che in data 16 luglio 1998 aveva inoltrato domanda di pensione di anzianità con decorrenza 1 agosto 1998. L’INPS, accolta la sua domanda con provvedimento del 21 settembre 1998, aveva successivamente liquidato la pensione applicando – in considerazione dell’attività di lavoro autonomo – la norma di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 14. Con provvedimento del 14 febbraio 2003, il Direttore della sede Provinciale dell’INPS aveva disposto la sospensione della Delibera del Comitato provinciale che, in accoglimento del ricorso amministrativo, aveva riconosciuto la totale cumulabilità tra il reddito di pensione e quello di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalla legge dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8, come novellato alla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 10, dato che il pensionato, alla data del 31 dicembre 1994 aveva i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 6 dell’11 gennaio 2005, depositata il 31 gennaio 2005, ha rigettato la domanda.

Il Tribunale, pur procedendo dal presupposto che l’INPS non avesse contestato il possesso da parte del ricorrente dei requisiti contributivi per ottenere la pensione di anzianità dal 31 dicembre 1994, ha ritenuto che, nella specie, dovesse trovare applicazione la normativa sulla incumulabilità introdotta dalla L. n. 449 del 1997 che aveva interamente sostituito quella anteriore più favorevole per precise finalità di contenimento della spesa pubblica. Nella specie, avendo il ricorrente ottenuto la liquidazione della prestazione dall’1 agosto 1998, trovava applicazione la normativa sopravvenuta nel 1997, assumendo rilievo non la data di maturazione dei requisiti contributivi per la pensione bensì il momento di decorrenza della pensione.

2. Avverso la detta decisione, notificata l’11 febbraio 2005, M.G., con ricorso depositato l’11 marzo 2005, ha proposto appello, affidato ad un unico motivo, cui resiste l’INPS, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, del quale ha, comunque, chiesto anche il rigetto nel merito.

Con sentenza del lo ottobre 2008-6 novembre 2008 la corte d’appello rigettava l’appello proposto da M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 6 dell’11 gennaio 2005.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, e della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 14, nonchè della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 1 formula il seguente quesito di diritto: dica la corte se la norma di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 54, ha abrogato ovvero sostituito la norma di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8, come novellato dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 10, quantomeno con riferimento alla fattispecie, ivi prevista, dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vita di vecchiaia o di anzianità ovvero ancora se la norma di cui all’art. 59 citato possa dirsi a sua volta abrogato ovvero superata per la fattispecie relativa ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 avevano raggiunto i requisiti contributivi minimi della liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 1.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 14.

2. Il ricorso è infondato.

Come ha correttamente rilevato la corte d’appello nella fattispecie la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 14, che ha previsto che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con 1 redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. La stessa disposizione poi prevede una clausola di salvezza perchè stabilisce che per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Dal dato testuale della norma emerge con chiarezza che la salvezza del previgente del regime più favorevole operi unicamente per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998, che quindi costituisce lo spartiacque temporale tra la vecchia e la nuova (più rigorosa) disciplina del cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione da lavoro autonomo.

Pertanto la nuova disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione ha fatto venir meno la disciplina speciale (del D.Lgs. n. 503 del 1992, art 10, comma 8, come modificato dalla L. n. 537 del 1993, art. 11) dettata in favore di coloro che avevano completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione. Trattasi infatti di disposizione speciale che deve ritenersi superata dalla successiva disposizione a carattere generale dell’art. 59, comma 14, alla quale fa riferimento anche una nuova – e diversamente formulata – disciplina speciale di salvezza del precedente più favorevole regime di cumulo tra pensione retribuzione.

Quindi, avendo il ricorrente proposto domanda di pensione di anzianità con decorrenza 1 agosto 1998, ossia dopo la suddetta data del 1 gennaio 1998, non rientra nella “nuova” clausola di salvezza, nè può egli invocare la “vecchia” clausola di salvezza, ormai abrogata per incompatibilità e sostituita dalla nuova disciplina.

In precedenza invece operava la diversa clausola di salvezza della trattamento più favorevole (del D.Lgs. n. 503 del 1992, art 10, comma 8 (come modificato dalla L. n. 537 del 1993, art. 11) dettata in favore di coloro che avevano completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione.

Ed è con riferimento a questa diversa clausola di salvezza che questa corte (Cass., sez. lav., 23 luglio 2010, n. 17360) ha in proposito affermato che in materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo), la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8, (come modificato dalla L. n. 537 del 1993, art. 11) consente anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina il mantenimento del precedente regime se più favorevole.

Trattasi di una disposizione speciale che – si ribadisce – è stata modificata dalla successiva disposizione di carattere generale dell’art. 59, comma 14 citato, che ha previsto – con una nuova disposizione speciale – una diversa clausola di salvezza legata alla circostanza della liquidazione del trattamento pensionistico prima della suddetta data del 1 gennaio 1998.

3. Manifestamente infondata è poi la questione di costituzionalità atteso che nella successione delle leggi è di per sè giustificata una diversa disciplina ratione temporis. La giurisprudenza costituzionale (ex plurimis Corte cost., 29 maggio 2009, n. 170) ha più volte affermato che il diverso regime normativo applicabile alle controversie dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della corte, costituisce valido discrimine tra situazioni analoghe.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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