Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23174 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.04/10/2017),  n. 23174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12175/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.A., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Paudice,

elettivamente domiciliato in Napoli, Via Dei Mille n. 61, presso lo

studio dell’avv. Paudice;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/15/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – Napoli, depositata il 16/03/2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2017

dal Dott. Luigi Giordano, Magistrato addetto al Massimario,

applicato alla Sezione Tributaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 66/15/2009, depositata il 16 marzo 2009 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania (nel prosieguo CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di F.A. avverso la sentenza n. 34/26/2007 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, compensando le spese di lite.

Il giudice di appello, per quanto qui interessa, rilevava:

– che il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale l’ufficio finanziario, all’esito di controllo automatizzato della dichiarazione 770/2001 presentata dal sostituto d’imposta Istituto bancario San Paolo di Torino, aveva determinato maggiori imposte per complessivi Euro 16516,99 sull’indennità di fine rapporto erogata al dipendente F.A.;

– che detta indennità, dell’ammontare complessivo di Euro 179.006,00, era stata corrisposta in due momenti e, segnatamente, Euro 106.702,00 quali acconti e anticipazioni ed Euro 72.303,00 quali “altre indennità”, pagate a distanza di anni ed all’esito di contenzioso nel 2000;

– che, a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia appellante, il sostituto d’imposta ha tassato separatamente la somma percepita dal contribuente in applicazione delle previsioni del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 13, nella formulazione vigente nel 1980, epoca in cui è sorta l’obbligazione tributaria;

– che l’aliquota in base alla quale doveva essere compiuta la tassazione separata era proprio quella determinata dal sostituto d’imposta in base alla legge pari al 32,61% anzichè quella del 42,49% pretesa dall’Agenzia appellante.

2. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 aprile 2010 ed affidato a un motivo.

3. F.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la Commissione tributaria regionale non si è pronunciata sul motivo di appello secondo cui, “impregiudicata la correttezza dell’aliquota da applicare, il contribuente aveva errato nell’individuazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota stessa”. In particolare, nell’appello, era stato affermato che il contribuente aveva errato calcolando quanto dovuto a titolo di ritenuta sull’importo parziale di Euro 72.303,00, percepito nel 2000, e non sulla somma complessivamente percepita e comprensiva anche del primo acconto di Euro 179,006,00.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Dall’esame della sentenza impugnata emerge che la CTR, dopo aver illustrato i profili fattuali della vicenda, si è soffermata sulla norma da applicare (del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 13) ed ha affermato che il sostituto d’imposta “ha proceduto correttamente al calcolo dell’aliquota e della ritenuta da versare sulla somma”. Il giudice d’appello, pertanto, ha centrato il suo giudizio sull’aliquota in base alla quale doveva essere calcolata l’imposta, senza far riferimento alla base imponibile. In particolare, ha ritenuto corretta l’aliquota applicata del 32,61% in luogo di quella del 42,49% pretesa dall’Agenzia, ma non ha precisato il profilo dell’ammontare della base imponibile, sebbene fosse oggetto del giudizio. S’impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio e rinvio della causa a per il riesame della questione relativa all’ammontare della base imponibile e per la liquidazione delle spese di legittimità ad altra Sezione della CTR della Campania – Napoli.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità alla CTR della Campania – Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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