Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23173 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10978/2016 R.G. proposto da:

ZETA INVESTIMENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

B.G., in qualità di assuntrice del concordato fallimentare

della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dal

Prof. Avv. Marco Arato e dagli Avv. Lucia Radicioni, e Marco

Passalacqua, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Salaria, n. 259;

– ricorrente –

contro

SACE BT in persona dei legale rappresentante p.t. T.M.,

rappresentata e difesa dagli Avv. Gianmaria Scofone e Filippo

Sciuto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via E. Gianturco, n. 6;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Genova depositato 9 febbraio

2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Assicuratrice Edile S.p.a. propose opposizione al passivo del fallimento della (OMISSIS) S.p.a., chiedendo l’ammissione al passivo di un credito di Euro 1.720.897,70, pari al massimale di otto polizze fideiussorie emesse in favore dell’Azienda USL n. (OMISSIS) di Empoli, a garanzia della corretta esecuzione di lavori commissionati alla società fallita con contratti di appalto del 27 giugno 1996 e del 21 giugno 1999.

La domanda, rigettata dal Tribunale di Genova con sentenza del 25 ottobre 2005, n. 4431/05, fu accolta dalla Corte d’appello con sentenza del 22 febbraio 2007, n. 210/07, che ammise il credito al passivo, con riserva di effettuazione del pagamento da parte del fideiussore in favore dell’Ausl.

1.1. Successivamente, avendo l’Ausl provveduto all’escussione delle polizze fideiussorie, il Tribunale di Genova, con sentenza del 29 ottobre 2013, n. 3209/13, accolse la domanda, condannando la SACE BT S.p.a., in qualità di avente causa dell’Assicuratrice Edile a seguito di fusione per incorporazione, al pagamento della somma di Euro 1.720,897,70.

In esecuzione di tale sentenza, la SACE, pur avendo proposto appello, provvide in data 2 maggio 2014 al pagamento della somma complessiva di Euro 2.076.500, a seguito del quale chiese lo scioglimento della riserva.

2. L’istanza fu accolta dal Giudice delegato con decreto del 14 gennaio 2015, avverso il quale propose reclamo la Zeta Investimenti S.r.l., succeduta nei rapporti già facenti capo alla (OMISSIS), in qualità di assuntrice del concordato fallimentare della predetta società, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 6 giugno 2014.

2.1. Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Genova con decreto del 9 febbraio 2016.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha riconosciuto innanzitutto la legittimazione processuale della società reclamante, affermando che, in qualità di assuntrice del concordato fallimentare, la Zeta Investimenti era titolare di un interesse alla verifica giudiziale dell’esigibilità dei crediti che era chiamata a soddisfare, dal momento che la proposta di concordato prevedeva la assunzione di tutti i debiti insinuati al passivo, con conseguente liberazione della società fallita.

Nel merito, pur osservando che, ai fini dell’ammissibilità sia della surrogazione che del regresso, ciò che rileva non è l’adempimento totale dell’obbligazione gravante sul fideiussore, ma l’integrale soddisfazione del creditore, ha rilevato che la sentenza n. 210/07 della Corte d’appello, passata in giudicato, aveva identificato la condizione per l’ammissione al passivo del credito nel pagamento dell’indennizzo da parte dell’Assicuratrice Edile in favore della Ausl, anzichè nel soddisfacimento di quest’ultima: ritenuto che l’efficacia del giudicato si estende a tutte le questioni che costituiscono precedenti logici necessari della decisione, anche se non dedotte specificamente, ha dato atto della mancata contestazione dell’avvenuto pagamento di quanto previsto dalle polizze fideiussorie, ed ha ritenuto pertanto legittima l’ammissione al passivo del credito in via definitiva.

3. Avverso la predetta sentenza la Zeta Investimenti ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi” illustrati anche con memoria. La SACE ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato in un solo motivo, ed anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto proposta con ricorso notificato il 4 maggio 2016, e quindi oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione del decreto impugnato, effettuata a cura della Cancelleria in data 10 febbraio 2016, mediante la trasmissione via telefax del testo integrale del provvedimento.

In tema di fallimento, e con riferimento alla disciplina dettata dal R.D. 16 marzo 1942, art. 26 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (non applicabili al giudizio in esame, in quanto relativo ad una procedura apertasi in data anteriore all’entrata in vigore di tale decreto), questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la comunicazione effettuata a cura della cancelleria e sufficiente a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i decreti a contenuto decisorio emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26. Tale principio, che ha trovato peraltro conferma anche in riferimento alla nuova disciplina (cfr. Cass., Sez. I, 30/07/2012, n. 13565), riveste portata derogatoria rispetto alla regola generale enunciata per i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. decorre, non diversamente da quanto accade per le sentenze, dalla notificazione eseguita ad istanza di parte; esso trova fondamento nella natura degli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, i quali, giustificando una disciplina in larga parte eccentrica rispetto a quella dettata dal codice di rito ed ispirata prevalentemente ad esigenze di accelerazione del processo, consentono di ritenere applicabili alla predetta impugnazione le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio, senza che ciò comporti una disparità di trattamento o comunque una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 27/11/1998, n. 12062; 10/06/1998, n. 5761; Cass., Sez. 1, 16/07/2010, n. 16755). E’ stato altresì precisato che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la comunicazione può essere effettuata tanto ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e dell’art. 45 disp. att. c.p.c., quanto in altra forma equipollente, alla duplice condizione che la stessa risulti idonea ad assicurare la piena conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, in modo tale da consentirne l’impugnazione, e che risulti certa la relativa data (cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2007, n. 2615; 20/10/2005, n. 20279).

Nella specie, le predette condizioni devono ritenersi adeguatamente soddisfatte dalla comunicazione via telefax, eseguita a cura della cancelleria del Tribunale mediante la trasmissione di una copia integrale del decreto impugnato, che, in quanto idonea a garantire la piena conoscenza del contenuto dello stesso da parte della ricorrente, consente di ancorare all’effettuazione del predetto adempimento la decorrenza del termine per l’impugnazione, escludendo l’operatività di quello previsto dall’art. 327 c.p.c..

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, restando conseguentemente assorbito il ricorso incidentale, con CUI la controricorrente ha insistito, per l’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione principale, sulla carenza di legittimazione attiva e comunque sul difetto d’interesse della ricorrente, deducendo inoltre l’inapplicabilitia della L. Fall., art. 61, comma 2 al credito fatto valere dalla ricorrente, derivante dall’adempimento di un’obbligazione non avente carattere solidale, in quanto fondata su una garanzia autonoma.

3. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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