Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23173 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3870-2015 proposto da:

E.S. SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA P. MATTEUCCI 41, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GIUSEPPE PITITTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO ROSANO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

EUROCOSTRUZIONI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 420/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA del 9/04/2013, depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

E.S. s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Eurocostruzioni s.r.l. a socio unico, nonchè della Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non resistono) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 4205/01/13, depositata in data 18/12/2013, con la quale – in controversia concernente avvisi di intimazione relativi a quattro cartelle di pagamento, inerenti ad omessi o tardivi versamenti di ritenute IRPEF IRAP ed addizionali regionali – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

I giudici di appello hanno dichiarato inammissibile il gravame proposto da E.S. spa, per inesistenza della notifica dell’atto, a mezzo del servizio postale, alla società contribuente, sia in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa vigente”, non avendo l’ente rispettato gli adempimenti prescritti dalla L. n. 890 del 1982, artt. 4, 7 e 8 sia in quanto non effettuata nel domicilio eletto dalla società nel ricorso introduttivo del giudizio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente denuncia, con due motivi, sotto unica rubrica, l’omesso esame circa un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta di aver provveduto alla notifica dell’atto di appello sia presso il domicilio eletto dalla società per il procedimento di primo grado, sia al nuovo indirizzo dell’eletto difensore, risultante dall’Albo degli avvocati di Vibo Valentia.

1.a La sentenza qui impugnata afferma, viceversa, che “nella specie non consta degli atti di causa che la Eurocostruzioni srl o il suo difensore abbiano comunicato variazioni di sorta, con la conseguenza che l’atto di appello andava notificato nel domicilio eletto nell’atto introduttivo in (OMISSIS)”

La C.T.R. avrebbe quindi, ad avviso di Equitalia, omesso di esaminare uno dei due avvisi di ricevimento della notifica dell’appello prodotti, incorrendo nel denunciato “omesso esimie circa un fatto decisivo del processo”.

2. Il suddetto motivo e inammissibile.

Tale vizio si risolve infatti in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sulla avvenuta notifica dell’atto di appello, presso il domicilio eletto dalla parte contribuente in primo grado, allegata agli atti di causa.

Trattasi invero di un errore percettivo circa la esistenza di un fatto (la notifica presso l’originario domicilio eletto non variato), che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

La parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica dell’atto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, trattandosi, appunto, di una falsa percezione della realtà ovvero una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (vedi Cass. S.U. 15227/2009; Cass. 28019/2009; Cass. 22557/2019).

3. Il secondo motivo, involgente vizio di violazione di legge (erronea applicazione della L. n. 890 del 1982), è assorbito, essendo la decisione impugnata basata su due autonome ragioni di invalidità della notifica del gravame, una delle quali non è travolta, stante l’inammissibilità del primo motivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a eludo dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA