Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23173 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.04/10/2017), n. 23173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10432/2010 R.G. proposto da:
D.C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Sirgiovanni, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via A. Bafile
n. 2, presso lo studio dell’avv. Sirgiovanni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 51/14/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, depositata il 9/02/2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2017
dal Dott. Luigi Giordano, Magistrato addetto al Massimario,
applicato alla Sezione Tributaria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il giudizio è relativo ad una cartella di pagamento per Irpef e Irap emessa dall’ufficio finanziario all’esito di controllo della dichiarazione per l’anno 2000;
che l’odierno ricorrente ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di aver presentato ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016;
che il ricorrente ha prodotto la copia della comunicazione di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. con cui sono state indicate le somme dovute, dal cui esame emerge che la cartella oggetto del presente giudizio è oggetto della definizione agevolata ed è riportata al n. 14;
che il ricorrente ha provato di aver pagato nei termini di legge la prima rata dell’importo dovuto, chiedendo l’estinzione del giudizio, “perchè l’adesione a detta definizione comporta l’abbandono del contenzioso pendente”;
Considerato che, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, nel caso di pendenza di giudizi, con la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata il contribuente “assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”;
Ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integri una rinuncia al giudizio, ribadita dall’istanza presentata a questo Corte, compatibile con la procedura camerale e formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali, che esplica effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (Cass. Sez. 6-T, n. 6418/15);
che in difetto della costituzione della parte intimata nulla debba essere disposto in relazione al regime delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017