Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23172 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29313/2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in

Roma presso lo studio dell’avvocato Giuseppe M. Cannella,

rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Piccinelli giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., e GI.AM., elettivamente domiciliati in

Roma presso lo studio dell’avvocato Arturo Antonucci, che li

rappresenta e difende in uno con l’avvocato Roberto Vassalle giusta

procura in calce al controricorso, e avv. Fausto Sergio Pacifico;

– controricorrente –

avverso la sentenza 1337/2015 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1337/2015 in data 27.7.2015 ha respinto il gravame proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avverso la decisione di primo grado che su istanza dei litisconsorti G.M. e Gi.Am. aveva dichiarato la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria da loro conclusi con la banca nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS) in quanto i moduli a tal fine predisposti recavano la sottoscrizione del funzionario addetto per “convalida” e “visto per convalida di firma”, sicchè i detti contratti non soddisfacevano il requisito della forma di scritta di cui all’art. 23 TUF.

Per la cassazione di detta sentenza la Banca si grava di tre motivi di ricorso, cui replicano gli intimati con controricorso, a sua volta replicato dalla banca, nella supposizione che il controricorso contenesse anche l’esposizione di motivi di ricorso svolti in via incidentale, con controricorso a supposto ricorso incidentale.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bisl c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità del controricorso della banca al preteso “ricorso incidentale” dei controricorrenti, non potendo il controricorso di questi intendersi, per difetto dei requisiti minimi di cui all’art. 371 c.p.c. e, segnatamente, della richiesta anche implicita di cassazione della sentenza già impugnata in via principale (Cass., Sez. III, 13/05/2020, n. 8873), quale ricorso incidentale, cui sia consentito al ricorrente principale replicare con controricorso a mente dell’art. 370 c.p.c.

3.1. Il ricorso – che non incorre nel vizio di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, poichè la copia della sentenza munita della prescritta relata, per gli effetti sananti indicati da SS.UU. 10648/2017, è agli atti del controricorrente, cui non è intuitivamente applicabile il termine ivi prescritto; e che si sottrae pure al vizio di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè, come mostra ben di intendere il controricorso (pag. 8), i documenti su cui esso si fonda sono esattamente identificati – allega al primo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 TUF deducendo l’erroneità della pronunciata declaratoria di nullità dei richiamati contratti per difetto di forma, mancando essi della sottoscrizione da parte della banca.

3.2. Il motivo – il cui esame non è precluso dall’eccepito difetto di autosufficienza per le ragioni già dianzi precisate in relazione all’analogo vizio dispiegato nei confronti del ricorso – è fondato e merita di essere accolto e la sua fondatezza, comportando la cassazione in limine dell’impugnata decisione, assorbe gli ulteriori motivi di lagnanza.

3.3. E’ invero principio che con riguardo alla vexata quaestio della validità del contratto monofirma questa Corte ha inteso affermare a SS.UU. – e reiterare a più riprese con la stessa autorevolezza (Cass., Sez. U, 23/01/2018, n. 1653; Cass., Sez. U, 18/01/2018, n. 1201; Cass., Sez. U, 18/01/2018, n. 1200) – risolvendo in tal modo la questione di massima di particolare importanza se possa considerarsi valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, che “in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898).

4. La specie in discorso va perciò regolata alla stregua dell’enunciato principio di diritto a cui si atterrà il giudice del rinvio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bologna che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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