Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23172 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4658-2013 proposto da:

V.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINETTI

ANTONELLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE INTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/63/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALI della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

19/06/2012, depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

V.A.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 140/63/2012, depositata in data 26/06/2012, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze di rimborso dell’IRAP versata dalla contribuente (esercente l’attività di medico anestetista presso una clinica) negli anni dal 1998 al 2008 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, dichiarando non dovute le sole somme versate dal luglio 2002 al giugno 2004, pari ad 8.634,88, per decadenza dal rimborso, ed altra somma, 2.546,34, perchè già utilizzata dalla contribuente in compensazione.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, rigettando in toto il ricorso introduttivo della contribuente, hanno sostenuto che la contribuente si avvaleva comunque, “qualunque ne fosse il titolo sottostante”, di una struttura organizzativa per lo svolgimento dell’attività professionale, nessuna prova essendo stata fornita in ordine – alla sussistenza un rapporto di subordinazione o parasubordinazione presso detta clinica.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo i giudici della C.T.R. affermato che un professionista, che percepisca significativi compensi, gode di autonoma organizzazione per il solo fatto di essere inserito in una struttura organizzativa, indipendentemente dalla propria posizione di responsabilità o meno verso tale struttura.

2. La suddetta censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi. Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla merci attività intelletutale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto cosicchè è “il surplus di attività agevolala dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento poenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produittiviutà auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013).

La sentenza impugnata si è discostata dai superiori condivisi principi, avendo anzi affermato che il contribuente svolge l’attività in modo “autonomo” perchè comunque si avvale di strutture, seppure, da altri organizzate.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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