Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23172 del 04/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.04/10/2017),  n. 23172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10145/2010 R.G. proposto da:

S.P., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Esposito

Alaia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Mille n. 41/A,

presso lo studio dell’avv. Pasquale Avitabile;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/15/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – Napoli, depositata il 16/03/2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2017

dal Dott. Luigi Giordano, Magistrato addetto al Massimario,

applicato alla Sezione Tributaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 152/4/2009, depositata il 21 aprile 2009 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania (nel prosieguo CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di S.P. avverso la sentenza n. 11/04/2007 della Commissione tributaria provinciale di Avellino, compensando le spese di lite.

Il giudice di appello, per quanto qui interessa, riformava la sentenza della Commissione provinciale tributaria che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IRPEF 1994, perchè aveva ravvisato l’invalidità della sua notificazione, affermando che “l’impugnazione della cartella di pagamento sana l’eventuale nullità della notificazione stessa, avendo l’atto tributario raggiunto il suo scopo”.

2. Avverso la sentenza di appello, S.P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 aprile 2010 ed affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, S.P. denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la mancata notificazione dell’atto di appello al ricorrente che “ha comportato l’assenza di una delle parti in sede di discussione in violazione della citata normativa che prevede l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica per le parti da parte di un difensore abilitato”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza della CTR per la violazione dell’art. 101 c.p.c., in conseguenza della mancata notificazione dell’atto di appello alla stessa ricorrente ed al suo difensore.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa motivazione della sentenza della CTR nella parte in cui “ha ritenuto sanata la nullità delle notificazioni (delle cartella) a seguito dell’impugnazione della cartella stessa”. In particolare, l’omissione della motivazione riguarderebbe il fatto controverso della omessa notificazione alla ricorrente, che si assume essere residente all’estero della cartella.

4. In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità dei motivi per la violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

4.1. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 21 aprile 2009 e, dunque, successivamente al 2 marzo 2006, rientra pacificamente, ratione temporis, nella disciplina di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 e quindi nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., nella formulazione rimasta in vigore fino al 3 luglio 2009.

Tale disposizione, nella consolidata lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, richiede che i vizi riconducibili ai numeri 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, siano corredati da un “quesito di diritto” contenente, a pena di inammissibilità:

a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata;

c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass., Sez. u., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014).

4.2. Analogamente, per i motivi riconducibili al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, è richiesta – sempre a pena di inammissibilità – la formulazione del “quesito di fatto” (c.d. “momento di sintesi”), consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo e che sostanzi un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass., Sez. u, n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; nn. 21194 e 24313 del 2014), finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, ovvero insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

4.3. Nel ricorso in esame, per tutti i motivi di ricorso, in modo unitario e con esplicito riferimento all’art. 366-bis c.p.c., la ricorrente si limita a quella che definisce “chiara indicazione del fatto controverso” e “quesito”, reputati evidentemente sinonimi, affermando: “Se la mancata indicazione in merito al fatto controverso relativo alla residenza all’estero della ricorrente contestato fin dal ricorso introduttivo non determini l’omessa motivazione della sentenza del giudice di merito che abbia giustificato l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio finanziario”.

Tale complessiva affermazione, rispetto ai primi due motivi di ricorso, è del tutto inidonea ad integrare un valido “quesito di diritto”. Essa, infatti, non contiene la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, rappresentati dai vizi della notifica dell’atto di appello, nè l’indicazione della regola di diritto che, nel caso concreto, si ritiene sia stata applicata in modo erroneo, nè la diversa regola di diritto che si ritiene debba essere applicata. Con riferimento al terzo motivo, invece, difetta in modo assoluto dell’enunciazione del “quesito di fatto”. Nel motivo, infatti, si denuncia la mancanza della motivazione della sentenza della CTR che ha affermato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., in adesione ad un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, ord. n. 17198/2017). Il quesito, invece, fa riferimento a questione diversa rappresentata dalla residenza all’esterno della contribuente. In tali casi, non si può attribuire a questa Corte il potere di individuare autonomamente una possibile (larvata) stesura del suddetto requisito indefettibile del motivo all’interno dello svolgimento delle deduzioni, peraltro nel caso di specie molto scarne (Cass. n. 22591 del 2013). Resterebbe priva di significato, infatti, rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la portata innovativa dell’art. 366-bis c.p.c., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 16481 dei 2014 e n. 20409 del 2008).

5. Per mera completezza di motivazione, deve rilevarsi che il ricorso è comunque da ritenersi inammissibile perchè difetta di autosufficienza.

Quando con il ricorso per Cassazione sia denunciato un error in procedendo, come è avvenuto nel caso di specie con i motivi sub 1) e 2), la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame. Il corrispondente motivo, pertanto, deve contenere, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del 2017). Qualora, poi, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello, come avviene con riferimento al motivo sub 3), inoltre, occorre riportare il passo della motivazione che si assume viziato, in modo da permettere di verificarne il difetto.

Nella specie, non sono state riprodotte nel ricorso le notificazioni dell’appello che si assumono viziate, nè è presente nell’atto introduttivo di questo giudizio alcuna indicazione utile a reperire gli atti di cui si deduce la nullità, nè ancora è riprodotto il passaggio motivazionale censurato. La parte si limita a svolgere “osservazioni preliminari alla sentenza di 2^ grado” che non permettono alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè non può ritenersi soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso.

6. In ragione del principio di causalità va disposta la condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00 (Euro quattromilacento,00) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA