Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23171 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4517-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 121/2011 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LIGURIA del 07/11/2011, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camei a di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.C. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 121/08/2011, depositata in data 21/12/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (esercente l’attività di medico) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, non ricorreva il presupposto impositivo dell’IRAP rappresentato dall’autonoma organizzazione, avendo la contribuente svolto attività di medico “imperniata sulla sua persona”, senza avvalersi di un’organizzazione di capitali e di lavoro altrui”, utilizzando “solo il minimo indispensabile di attrezzature”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
Preliminarmente, avendo la ricorrente depositato atto di rinuncia al ricorso, dalla suddetta rinuncia consegue l’estinzione del giudizio.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016