Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23170 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

L.P., L.V., LI.MA., rappr. e dif.

dall’avv. Fabio Pierdominici, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Claudia Cozzi, in Roma, via Crescenzio n. 42, come da procura a

margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

NUOVA BANCA DELLE MARCHE s.p.a., in persona dell’amministratore

delegato e L.R., rappr. e dif. dall’avv. Andrea Venarucci, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Franco Battaglia, in Roma, piazza

Santiago del Cile n. 8, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 17.7.2015, n. 795 rep.

807/2015 in R.G. 526/2018;

vista la memoria dei ricorrenti;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 10.7.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. L.P., L.V., LI.MA. impugnano la sentenza App. Ancona 17.7.2015, n. 795 rep. 807/2015 in R.G. 526/2018, che, respingendo il loro appello avverso la sentenza Trib. Camerino 1.10.2007 ed accogliendo quello incidentale della NUOVA BANCA DELLE MARCHE s.p.a, ha rigettato la domanda di responsabilità contrattuale e risarcimento dei danni in relazione a tre ordini di acquisto (da (OMISSIS)) di obbligazioni (OMISSIS);

2. la corte ha premesso che: a) il tribunale, in accoglimento parziale della domanda, aveva condannato la banca al pagamento in favore degli investitori per la minor somma di Euro 106.687,91, rispetto ai 179 mila richiesti, detraendo dal corrispettivo pagato il valore dei titoli al momento della sentenza; b) gli investitori appellavano la pronuncia, parimenti impugnata in via incidentale dalla banca, che nel frattempo allegava di aver corrisposto in ottemperanza Euro 71.378,50, avanzando domanda di ripetizione;

3. la corte ha ritenuto che: a) la banca aveva fornito ogni informazione necessaria all’investimento, segnalandone la rischiosità, la incoerenza con l’obiettivo di propensione al rischio dei clienti, la non facile liquidabilità, la tenuta fuori mercato regolamentato dell’operazione: b) lo stesso profilo degli appellati indicava un alto rischio e un’alta esperienza finanziaria, così come in precedenza praticato con analoghe operazioni; c) le obbligazioni emesse dalla Repubblica (OMISSIS), all’epoca dell’acquisto e fino ai primi mesi dell’anno seguente ((OMISSIS)) erano state classificate dalle agenzie internazionali di rating quali speculative ma ancora con rischio moderato o poco alto, come ricavabile dallo stesso prezzo d’acquisto; d) ciononostante, era stata provata la insistenza dei clienti all’acquisto, in considerazione della attrattiva di rendimento;

4. il ricorso è su quattro motivi; ad esso resiste con controricorso la banca; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo contesta la violazione dell’art. 21 T.U.F. e dell’art. 28 Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, laddove ha errato la corte nell’affermare adempiuto, dalla banca, l’onere informativo preventivo su natura, rischi e conseguenze delle operazioni, espletato solo con avvertenze verbali, senza riguardo alla situazione finanziaria della cliente D.L., titolare e principale intestataria dei conti;

2. con il secondo e terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 29 Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, avendo la pronuncia erroneamente fatto coincidere l’informazione di inadeguatezza delle operazioni con avvertenze solo generiche alla cliente, trascurandone le condizioni economiche personali senza relazione con il rischio e limitando la volontà del cliente alla sola generica insistenza nell’ordine, senza riferimento alle avvertenze ricevute;

3. il quarto motivo censura la sentenza ancora per violazione dell’art. 29 Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 e dell’art. 1418 c.c., avendo l’ordine di conferma disatteso il requisito di forma scritta in esito alla comunicazione di adeguatezza;

4. i motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, per plurimi profili; di essi, si premette, va selezionato il nucleo afferente alla violazione di legge, dato che il quadro normativo di riferimento, ratione temporis, concerne – con i rinvii di contenuto alla Delib. Consob 1 luglio 1998, n. 1522, artt. 28 e 29 – D.Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21; questo prevede, per quanto qui d’interesse, che “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”; a sua volta l’art. 28 Reg. CONSOB cit. introduce una serie di obblighi di informazione nella relazione tra intermediari e investitori, per cui “1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”;

5. nella presente controversia, appare pacifico che: a) la sola domanda sopravvissuta nel contraddittorio processuale concerne la declaratoria di inadempimento degli obblighi informativi ricadenti sull’intermediario, con la conseguente responsabilità risarcitoria; b) nella specie, la scheda cliente compilata prima delle tre operazioni – per le quali ciò che rileva è la plurale intestazione soggettiva dei conti indicava un profilo di propensione ad operazioni di alto rischio, oltre che alta esperienza in materia finanziaria, risultando altresì pregressi acquisti in linea con tali profili (investimenti a flussi cedolari certi solo per un periodo e variabili dopo); c) non vi è stata omissione formale, da parte della banca, dell’obbligo di informazione dei clienti circa le caratteristiche dei titoli, in particolare della loro attitudine speculativa, avendo anzi essa considerato inadeguata l’operazione, ciononostante ricevendo l’ordine del cliente di procedere; d) infine, non è stata contestata la circostanza del rating di negoziabilità ancora apprezzabile dei titoli del debito (OMISSIS) all’epoca degli acquisti, anteriori di circa un anno rispetto al relativo declino di valore su mercati;

6. la ratio assolutoria dell’intermediario, per come assunta in sentenza, va dunque confrontata con i principi giurisprudenziali maturati in materia avendo riguardo alla adeguatezza anche delle operazioni in concreto effettuate, per conto degli investitori, quanto ad oggetto e tipologia di profilo emerso; e ulteriore considerazione decisiva, in senso reiettivo, riveste l’omessa allegazione, da parte dei ricorrenti, su come la inadeguatezza degli investimenti, riferibile altresì alla rispettiva situazione personale o finanziaria, abbia operato causalmente e in concreto sul pregiudizio, solo in astratto invero prospettato, senza richiamo specifico al ruolo assunto dalla questione nel corso del giudizio di merito, per tempestività e ritualità della sua introduzione e disamina avanti al relativo giudice, non enunciate e dimostrate; sul punto, la pronuncia appare coerente con quanto Cass. 10111/2018 ha precisato allorchè “in tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, nè tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicchè, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute”; della prima circostanza appare in giudizio essere stata data prova diretta non solo di tipo documentale (al cui riguardo risulta peccare di difetto di autosufficienza la generica contestazione di mancanza di sottoscrizione di uno dei tre ordini), ma altresì nel suo rafforzamento testimoniale (avendo il giudice di merito valorizzato la ricezione della insistenza dell’investitore nel volere comunque l’acquisto dei titoli); si può allora aggiungere quale effettivamente ottemperato nella pronuncia l’ulteriore rispetto del principio per cui “la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta” (Cass. 19750/2017);

7. si tratta di orientamenti che in tanto appaiono sorreggere il quadro argomentativo impugnato in quanto a loro volta promanano dall’indirizzo di questa Corte già espresso con Cass. 18140/2013 per il quale “in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, qualora l’investitore intenda comunque eseguire un’operazione ritenuta inadeguata dalla prima, che abbia peraltro informato quest’ultimo di tale circostanza e delle relative ragioni, può darvi corso, ai sensi della Delib. Consob 1 luglio 1998, n. 11522, art. 29, comma 3, (applicabile “ratione temporis”), soltanto a seguito di un ordine dal medesimo impartitole per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, dovendosi intendere detta disposizione non come riconducibile al manifestato intento di prescrivere una forma predeterminata dell’atto (appunto quella scritta) per la sua validità, bensì, al contrario, come impositiva di una siffatta forma al fine di garantire l’operatore dall’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere”; si è precisato invero che “gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. 8), sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso” (Cass. 10112/2018);

8. quanto alla seconda circostanza, non risulta che l’investitore abbia idoneamente indicato, contrapponendosi all’obbligo informativo per come – asseritamente in modo insufficiente – assolto dall’intermediario, quali siano state le “specifiche informazioni omesse” (Cass. 10111/2018), posto che non appare contestato che, all’epoca della negoziazione e per il prezzo d’acquisto dei titoli, le obbligazioni oggetto d’ordine rappresentavano un rischio moderato o poco alto, secondo il tenore dell’apprezzamento di fatto cui è pervenuto il giudice di merito e su cui è mancata ogni adeguata censura; la relativa omissione si traduce allora in una sostanziale critica, inammissibile, della valutazione del merito (Cass. s.u. 8053/2014);

ne consegue che il ricorso va rigettato, con condanna alle spese del procedimento, liquidate come meglio in dispositivo e secondo le regole della soccombenza, ricorrendo altresì i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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