Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23170 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23664-2018 proposto da:

AL PRATA RESIDENCE SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Santa Costanza 46,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARIA PAOLA SABBATINO, EDOARDO SABBATINO, CLAUDIO

SABBATINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 801/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello del contribuente ribadendo la correttezza delle conclusioni cui era giunta la Commissione Tributaria Regionale, la quale, in ragione dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo a mezzo di Poste private, aveva ritenuto non applicabile il principio della scissione tra la data di spedizione e quella di ricezione dell’atto;

che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in quanto i servizi postali privati autorizzati sono abilitati a consegnare ricorsi ed appelli a partire dal 30 aprile 2011.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA