Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2317 del 30/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

avv. V.G., nella qualità di tutore della minore

A.A., giusta provvedimento di nomina emesso dal Tribunale per i

minorenni di Palermo il (OMISSIS), rappresentata e difesa da sè

stessa, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 091/5600050 e alla p.e.c. gaetanavalenti-pecavvpa.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

A.E. e C.C.;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 26/2016 della Corte di appello di Palermo,

emessa il 18 marzo 2016 e depositata il 6 giugno 2016, n. 81/2015

R.G..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 18 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 26/2016, ha respinto la richiesta del P.M. di dichiarare lo stato di adottabilità della minore A.A., nata a (OMISSIS) da C.C. e A.E.. La Corte distrettuale palermitana ha ritenuto che dopo un periodo di carenza del rapporto della piccola A. con il padre, si era venuta a instaurare una relazione significativa non solo con riferimento alla sfera affettiva ma anche per la capacità del padre di comprendere le esigenze di cura e di dedizione manifestate dalla figlia. Sulla base di tali accertamenti, desunti dalle relazioni del servizi sociali e dalla C.T.U., la Corte di appello ha ritenuto insussistente il presupposto dello stato di abbandono della minore e percorribile un reinserimento della piccola Aurora nella vita familiare.

2. Propone ricorso per cassazione la curatrice speciale della minore affidato a tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 2, 4, 5, 8 e 12 e dell’art. 3 della Convenzione ONU del 1989, ratificata in Italia con L. n. 179 del 1991; b) omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; c) omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. Travisamento dei fatti. Violazione di legge.

3. Non svolgono difese A.E. e C.C..

Ritenuto che:

4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pur articolato sulla deduzione di violazione e falsa Applicazione delle norme in materia di adozione appare del tutto generico nell’indicare per quali motivi ritiene che l’interpretazione e l’applicazione di tali norme da parte della Corte di appello ponga in essere un vizio ricorribile ex art. 360 c.p.c., n. 3. Il secondo e terzo motivo di ricorso appaiono incompatibili con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Nel suo complesso il ricorso appare inteso a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia che la Corte di appello ha effettuato esponendo, con una dettagliata motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto che una pronuncia di adottabilità, ricognitiva di uno stato di abbandono, oltre a contrastare con la situazione attuale, non rappresenterebbe una decisione conforme all’interesse della piccola A. di sottrarsi a una nuova separazione e alla rescissione di qualsiasi legame con la sua famiglia di origine (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 7391 del 14 aprile 2016). In particolare la Corte distrettuale ha valutato le capacità genitoriali espresse dal padre e la sua costante volontà di espletare il suo ruolo genitoriale (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 8877 del 14 aprile 2006). Ha rilevato che la condizione economica della famiglia di origine e le difficoltà di radicamento sociale proprie della condizione degli immigrati non può costituire un presupposto per ritenere uno stato di abbandono del minore e un suo interesse alla rescissione dei legami familiari originari (cfr. la giurisprudenza consolidata a partire da Cass. civ. n. 2830 del 6 maggio 1985). Ha sottolineato gli sforzi del padre di condurre in Italia una vita onesta e basata sul proprio lavoro (Cass. civ. n. 5580 5 maggio 1980). Ha infine rilevato la disponibilità a recepire l’aiuto e il sostegno dei servizi sociali al fine di adempiere al suo compito di genitore (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 7115 del 29 marzo 2011).

6. La valutazione di merito riservata alla Corte di appello si è inserita pertanto in una corretta ricognizione dei principi normativi in materia di adozione e dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o, eventualmente, per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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