Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2317 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2317 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 17461-2007 proposto da:
FRERETTI

MADDALENA

(C.F.

FRRMDL57S46B157M),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’
PICCOLOMINI 34, presso l’avvocato VIOLA MARIA

Data pubblicazione: 03/02/2014

LETIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GHEZZI UMBERTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013
1741

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F./P.I. 00880671003), nella
qualità di procuratrice di CASTELLO FINANCE S.R.L.

1

e di INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,
presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentata
e difesa dagli avvocati BRUGNATELLI ENRICO, GRASSI

controricorso e procura speciale per Notaio
dott.ssa ELEONORA CAPOZZI di TARQUINIA – Rep.n.
10227 del 2.7.2013;

contrari corrente

avverso la sentenza n. 3054/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/11/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato MANUELA
GRASSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

MANUELA MARIA, giusta procura a margine del

l’inammissibilità, in subordine accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificata in data 05/01/2000, Freretti Maddalena, \ proponeva
opposizione a decreto ingiuntivo emesso in data 25/10/99 nei suoi confronti,
quale fideiussore di Metalli Italiana di Bellotti Mauro e C. s.n.c. / per l’importo di

lire 550.000.000 a favore di INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. , per
scoperto di conto corrente intestato alla debitrice principale.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, INTESA GESTIONE CREDITI spa
chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Milano con sentenza in data 23/01/2003) accoglieva l’opposizione
1A-4

ING kro

revocando il decret opposto.

Proponeva appello INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A..
Costituitosi il contraddittorio, la Freretti chiedeva il rigetto dell’appello.
Veniva disposta ed espletata CTU.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18/12/2006 y accoglieva
l’appello; condannava l’appellata a corrispondere all’appellante la somma di €.
278.335,08.
Ricorre per cassazione la Freretti.
Resiste con controricorso ITAL/FONDIARIO S.p.A. , quale procuratrice di
Castello Finance srl, cessionaria del credito, i la

(i

(

t4:a

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c.,
relativamente alla produzione di nuovi documenti da parte della Banca (estratti
conto analitici ) nel giudizio di appello.

Con il secondo ed il terzo, rispettivamente iviolazione dell’art. 2697 c.c. e vizio
di motivazione, riguardo all’omessa produzione di tutti gli estratti conto
dall’inizio del rapporto.

interesse

della ricorrente, che non avrebbe impugnato il capo della

sentenza, ove si riteneva che, a fronte della produzione del contratto di conto
corrente, della fideiussione e degli estratti conto relativi all’ultimo anno di
rapporto, il giudice di prime cure avrebbe potuto disporre CTU, scomputando
gli interessi, indipendentemente da un’ulteriore produzione documentale.
L’eccezione non ha pregio: l’affermazione della Corte di merito indicata mdalla
contro-ricorrente, non costituisce capo autonomo della sentenza: il giudice di
appello ha ritenuto la necessità di disporre CTU e, all’esito, ha accolto l’appello
della Banca; la ricorrente contesta le risultanze della predetta CTU che, per
i3O,14kra.
essere
-r—rT—
adeg ta a, avrebbe dovuto considerare tutte le vicende del conto corrente/
dal suo inizio.
Il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile: il quesito di diritto, ai
sensi dell’art. 366 c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, è
del tutto generico e in sostanza tautologico, comportando un interrogativo
2(S’ 536
C 840
circolare, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreardisniffiità a

s. (I,

chiedere a questa Corte se sia possibile produrre nuovi documenti in appello.
Vanno invece accolti, in quanto fondati il motivo secondo e terzo che possono
/
essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.

2

Va preliminarmente osservato che la contrcvricorrente eccepisce la carenza di

2,rko g

Secondo giurisprudenza consolidata ( tra le altre, da ultimo, Cass. N. 18541 del
2013)/4el giudizio a cognizione piena la banca è tenuta a produrre gli estratti
conto fin dall’apertura del conto corrente: la produzione limitata ad un periodo
/

assolvere l’onere probatorio che sta a suo carico. E’ evidente infatti che la
produzione parziale di estratti conto, ancorchè analitici„ non permettk di
conoscere le vicende del conto stesso: si parte da un saldo ( positivoldfiegativo ) 1
che non è possibile controllare sia per quanto attiene la somma capitale sia per
gli interressi ( non essendo dato modo di accertare come siano stati calcolati e se
si possa ravvisare anatocismo, in violazione dell’art. 1283 c.c)
Nella specie come è pacifico tra le parti ) 1a banca si è limitata a depositare copia
degli estratti- conto analitici, a partire dal 1989, mentre il rapporto si era
costituito nel 1986.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di
Milano, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto suindicate
si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo
ed il terzo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla
Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
Roma, 18 novembre 2013

di tempo individuato unilateralmente della bancaYé—à-ssulufamente inidoneo ad

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