Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2317 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 01/02/2011), n.2317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26378/2009 proposto da:

C.D. (OMISSIS), S.M.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO

BROFFERIO 3, presso lo studio dell’avvocato SEPE Andrea, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENGHINI ATHOS, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

HABITAT 2002 IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SRL (OMISSIS), in persona

del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 25-C, presso lo studio dell’avvocato FALINI GIORGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRAVETTI Carlo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2993/2009 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’avvocato Giorgio Falini, (delega avvocato Carlo Bravetti),

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. ed alte parti costituite;

“Il relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., osserva:

1) Con atto di citazione notificato il 4/5/2009 C.D. e S.M.B. convenivano in giudizio la s.r.l. Habitat Impresa di costruzioni edili esponendo che: con contratto di appalto avevano conferito alla convenuta l’incarico di realizzare una villa in (OMISSIS); l’impresa appaltatrice, pur avendo riconosciuto l’esistenza di vizi e difetti nell’opera realizzata, non aveva provveduto alla loro eliminazione; i detti difetti erano stati accertati in sede di a.t.p.. Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta a risarcire e/o rimborsare i danni e/o i costi necessari per eliminare i vizi dell’opera.

2) la s.r.l. Habitat, costituitasi, eccepiva in via preliminare l’incompetenza del giudice adito e la conseguente improponibilità della domanda per la presenza nel contratto di appalto stipulato dalle parti della clausola compromissoria.

3) Con sentenza 27/10/2009 l’adito tribunale di Monza dichiarava improponibile la domanda osservando: che nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti era prevista una clausola compromissoria per arbitrato rituale per “tutte le controversie tra l’appaltatore e l’appaltante sorte durante l’esecuzione del contratto”; che la clausola era valida anche se non approvata con una duplice sottoscrizione in quanto il contratto non era stato stipulato mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non era volto a disciplinare in maniera uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali;

che, come emergeva dal contenuto dell’atto di citazione, la controversia era nata tra le parti durante l’esecuzione del contratto.

4) La detta sentenza è stata impugnata da C.D. e S.M.B. con ricorso per regolamento di competenza basato sui seguenti tre motivi: 1) incontestabilità della competenza del tribunale di Monza per la mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa dal Presidente del detto tribunale in sede di a.t.p.; 2) violazione dell’art. 1341 c.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33; 3) violazione dell’art. 1362 c.c., e segg..

5) La s.r.l. Habitat 2000 ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c..

6) Il relatore ritiene che il ricorso per regolamento di competenza debba essere rigettato dovendosi confermare la sentenza impugnata con la quale è stata dichiarata l’improponibilità della domanda per l’esistenza della clausola compromissoria.

7) A tale conclusione si perviene per la manifesta infondatezza dei tre motivi posti a base del ricorso in relazione ai quali va rispettivamente rilevato che secondo i principi più volte affermati da questa Corte;

– a) il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di competenza (ordinanza 29/5/2008 n. 14187). Il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di legittimità risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost. (ordinanza 20/6/2007 n. 14301). D’altro canto, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui procedimenti cautelari, la giurisprudenza di legittimità risulta orientata nel senso dell’inammissibilità del regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, ritenendo che i medesimi, siccome privi del carattere della definitività e perchè retrattabili, siano impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. (sentenza 7/12/2000 n. 15524).

Da ciò consegue che, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, non può ritenersi incontestabile la competenza del tribunale di Monza sol per la mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa dal Presidente del detto tribunale in sede di a.t.p.;

– b) l’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in struttura negoziale destinata a regolare una serie indefinita di rapporti e non, come nella specie, elaborata per una singola vicenda negoziale (sentenza 23/5/2006 n. 12153); in tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 807 c.p.c. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un atto scritto, ciò che è ravvisabile, per un contratto di appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in esso contenuto un richiamo a norma regolamentare che preveda l’espletamento dell’arbitrato, risultando – ad esempio – una inutile duplicazione la riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nel D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 43 (sentenza 19/3/2004 n. 5540); le cosiddette “clausole vessatorie” abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola “de qua”, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse (sentenza n. 4531 del 06/05/1999);

– c) l’interpretazione data dal tribunale alla clausola compromissoria prevista all’art. 9 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti – con particolare riferimento all’espressione “esecuzione del contratto” – è ineccepibile sorretta da adeguata e coerente motivazione, oltre che immune da vizi logici o giuridici e conforme ai canoni ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., e segg..

8) Considerato quindi che il proposto regolamento di competenza può essere deciso senza la necessità di richiedere al pubblico ministero le sue conclusioni scritte”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che non ha formato oggetto di critiche da parte dei ricorrenti i quali non hanno depositato memorie;

che quindi l’istanza di regolamento di competenza deve essere rigettata con la conferma della sentenza impugnata con la quale è stata dichiarata l’improponibilità della domanda per l’esistenza della clausola compromissoria;

che di conseguenza deve essere dichiarata la competenza del collegio arbitrale, con la condanna in solido dei soccombenti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio della presente fase liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza; dichiara la competenza del collegio arbitrale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della società resistente delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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