Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2317 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 01/02/2010), n.2317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27455-2004 proposto da:

V.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CERVIO ROMANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PARONA 2000 SRL (OMISSIS), in persona del Curatore pro

tempore Dott.ssa M.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. GALIANI 68, presso lo studio dell’avvocato SELICATO

PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANONICO

CARMINE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato Valensise;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A.M. ha impugnato, nei confronti del Fallimento s.r.l. Parona 2000, con ricorso notificato il 3.12.04, la sentenza della Corte di Appello di Milano notificata il 6.10.04, confermativa di quella di 1^ grado, che l’aveva condannata al pagamento di L. 122.238.360, quale corrispettivo di due appartamenti acquistati il 6.11.92 dalla s.r.l. Parona, dichiarata fallita il 2.11.93. Somma così determinata previa deduzione dal pattuito prezzo + accessori pari a L. 187.200.000 di quello di L. 64.961.640, a sua volta dovuto dalla s.r.l. Parona per l’acquisto in data 18.3.91 dalla ricorrente del terreno sul quale era stato realizzato il complesso immobiliare, in cui erano compresi i due menzionati appartamenti.

Lamenta: 1) la violazione dell’art. 2702 c.c., artt. 116, 214 e 215 c.p.c., dato che erroneamente i giudici di merito non avevano accolto la sua istanza di verificazione della scrittura privata in data 17.4.91 col quale si dava atto che l’effettivo simulato prezzo di vendita del menzionato terreno era di L. 180.000.000, a garanzia del quale vi era stata contestuale costituzione d’ipoteca da parte della s.r.l. Pietra Verde, terzo datore, “come da attestazione Notaio Stipa dello stesso giorno 17.4.91 che confermava l’avvenuta iscrizione”;

2) la violazione degli artt. 2721, 2722, 2724, 2725, 2726, 2821 e 1417 c.c., dato che erroneamente la Corte di Appello non aveva ammesso la prova testimoniale diretta a provare che effettivamente la menzionata ipoteca costituita dalla s.r.l. Pietra Verde, attestata dal notaio, fosse a garanzia dell’inadempimento dell’obbligazione, pagamento prezzo di L. 180.000.000, assunto nei suoi confronti dalla s.r.l. Parona per l’acquisto di detto terreno; senza considerare che la costituzione di ipoteca, atto unilaterale, non sono applicabili le limitazioni sull’ammissibilità della prova testimoniale stabilita per i contratti e che, in ogni caso, vi era un principio di prova per iscritto, costituito dalla “scrittura privata dall’amministratore unico della Parona 200”; nè aveva ammesso la prova per testi diretta a provare che l’assegno di L. 10.2000.000 all’ordine della s.r.l.

Parona fu emesso contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita dei due appartamenti; circostanza rilevante a “fronte della mancata imputazione” del relativo importo da parte dei giudici di merito al prezzo di acquisto;

3) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto irrilevanti le menzionate prove sebbene volte a contrastare l’affermazione del 1^ giudice circa la ritenuta mancata corresponsione alla s.r.l. Parona da parte sua del menzionato assegno, emesso dalla propria figlia, S.C., in occasione della stipula dell’atto di vendita del 6.11.92;

4) la violazione degli artt. 112, 342, 352 e 190 c.p.c., dato che nella comparsa conclusionale aveva rilevato che era stata condannata al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto alla s.r.l.

Parona (corrispettivo appartamenti), mentre non le erano stati riconosciuti gli interessi legali sull’importo dovutole da quest’ultima (corrispettivo terreno), e la Corte di Appello erroneamente aveva ritenuto che trattavasi di un’inammissibile questione nuova, senza considerare che doveva “ritenersi tacitamente proposta”, in quanto l’accertamento di quanto da essa dovuto doveva essere effettuato “alla luce delle più ampia domanda di accertare”, che nulla doveva ed “in ragione del complessivo “thema decidendum”;

nè aveva considerato che comunque “il punto era stato già introdotto dallo stesso appellato” con la sua richiesta di condanna al pagamento del residuo pattuito corrispettivo di L. 122.238.360 “o quello diversa somma risultante in corso di causa”.

L’intimata resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affetto da inammissibilità si manifesta il 1^ motivo, col quale la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel non accogliere la sua istanza di verificazione della scrittura privata del 17.4.91, nella quale si dava atto che il prezzo effettivo del terreno da essa venduto alla Parona, rogito 18.3.91, era di L. 180.000.000; ciò a conferma della tesi da essa sostenuta secondo cui fra le parti sarebbe incorso un unico rapporto negoziale: permuta di cosa presente, terreno, con casa futura, = due appartamenti di pari valore, di fatto trasferiti col rogito del 6.11.92, del complesso immobiliare da realizzare sul terreno medesimo; tant’è che a garanzia del suo credito, 2 appartamenti, vi era stata contestuale costituzione di ipoteca da parte della s.r.l. Pietra Verde, la cui iscrizione risultava attestata dal notaio Stipa.

Tale doglianza, infatti, non attacca in alcun modo l’effettiva “ratio decidendi”, atteso che la Corte di Appello non ha dato rilevanza alla scrittura in questione, non certo per la contestata provenienza, unica questione risolvibile in sede di verificazione, ma perchè non ha ritenuto attendibile, unitamente al 1^ giudice, per una serie d’intaccati rilievi, nè la datazione, nè il contenuto, apparso come il frutto di un “successivo articolato ripensamento”. Manifestamente infondato è il 2^ motivo dato che la concessione d’ipoteca in generale, art. 2821 c.c., ed a maggior ragione quella del 3^ datore, art. 2858 c.c., che sottende una donazione o, comunque, sussistendo altra causa, un contratto a favore del 3^, richiede la forma “ad subordium” dell’atto pubblico o equipollente, donde non si vede come l’asserita concessione d’ipoteca in suo favore da parte della s.r.l.

Pietra Verde, a garanzia del debito della s.r.l. Parona possa essere provata con testimoni; nè risulta giuridicamente comprensibile sotto quale profilo la menzionato scrittura privata “inter partes”, ed in particolare la sottoscrizione appostavi dall’amministratore della Parona, costituirebbe principio di prova scritta di tale asserito rapporto di garanzia (Parona – Pietra Verde) al quale è completamente estranea.

Inammissibile si profila il 3^ motivo, e con ciò si esamina anche la parte del 2^ di analogo contenuto, perchè prospetta una questione nuova, imputazione al prezzo di vendita degli appartamenti dell’importo dell’assegno emesso da S.C., che non risulta essere stata sottoposta all’esame della Corte di merito.

Manifestamente infondato è, infine, il 4^ motivo. Infatti la specifica doglianza tardivamente formulata per la prima volta nella conclusione in appello, concernente l’omesso riconoscimento degli interessi legali sul proprio credito, non si vede in qual modo possa seriamente ritenersi compresa nell’eccepita insistenza di ogni suo debito o, a maggior ragion, nel richiesto accertamento del proprio credito da parte dell’intimato.

Al rigetto segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in Euro 3.700, di cui Euro 3500 per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA