Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23169 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 20/08/2021), n.23169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29441/2017 R.G. proposto dal:

Comune di Palermo, in persona del Sindaco quale legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avv. Roberto Saetta, presso il cui indirizzo pec

elegge domicilio digitale;

– ricorrente –

contro

Calanica s.n.c. in liquidazione, con sede in Palermo, in persona del

liquidatore sig. S.F.P., quale legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1620/12/17 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia – Palermo, depositata in data 8/5/2017, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22

aprile 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

La società Calanica s.n.c., con atto del 9/6/2013, impugnò dinanzi alla CTP di Palermo la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata dalla SERIT SICILIA S.p.A., agente della riscossione per la provincia di (OMISSIS), a titolo di Tarsu “relativa all’anno 2011”.

Tra i motivi, e per quanto ancora rileva in questa sede, la società contribuente dedusse la mancanza della preventiva notifica dell’avviso di accertamento e la mancanza del presupposto impositivo, in quanto l’area occupata dalla contribuente sarebbe stata rilasciata a seguito della diffida del Comune in data (OMISSIS). Nella contumacia dell’ente impositore, la CTP accolse il ricorso sulla base della considerazione che il Comune non aveva provato la regolare notifica dell’avviso di accertamento quale atto prodromico all’iscrizione a ruolo del tributo.

Il Comune propose appello, deducendo che il ricorso di primo grado non determinava chiaramente l’oggetto dell’impugnazione, risultando incerta l’annualità alla quale si riferiva la cartella di pagamento Tarsu di cui la contribuente aveva chiesto l’annullamento.

In secondo luogo, il Comune dedusse in secondo grado che la CTP aveva giudicato già legittimi gli avvisi di accertamento notificati in relazione ad annualità precedenti al 2012, con la conseguenza che ai fini dell’esazione della Tarsu dovuta per il 2012 non vi era bisogno della preventiva notifica di un ulteriore avviso di accertamento.

La CTR rigettò l’appello del Comune.

Avverso la sentenza di appello il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Palermo è rimasto intimato.

Diritto

1. Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e/o 21”, il Comune ricorrente censura la sentenza di appello per non avere ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado della società contribuente per indeterminatezza dell’atto impositivo impugnato.

In particolare, pur avendo la contribuente dichiarato nel ricorso che l’atto impugnato era la cartella di pagamento relativa all’anno 2011, la CTR avrebbe erroneamente svalutato questa dichiarazione a mera “falsa demonstratio”, ritenendo che dal contesto del ricorso di primo grado, e dal fatto che ad esso fosse stata allegata la cartella di pagamento Tarsu relativa all’annualità del 2012, emergesse chiaramente la volontà della società contribuente di impugnare la cartella Tarsu per l’annualità 2012.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72”, il Comune di Palermo si lamenta che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto non proposta una specifica censura avverso l’affermazione fatta dalla CTP, con la sentenza di primo grado, secondo la quale la cartella di pagamento Tarsu relativa all’anno 2012, notificata alla contribuente, sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento per la stessa annualità.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Con i due motivi in cui esso si articola, ed a prescindere dalla loro rubrica, il Comune deduce un duplice error in procedendo della sentenza impugnata, avente ad oggetto, da un lato, l’individuazione del petitum del ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente (se cioè questa avesse impugnato la cartella Tarsu relativa all’anno 2011 o quella relativa all’anno 2012); dall’altro, l’interpretazione data all’atto di appello dalla CTR, con riferimento alla sussistenza o meno di uno specifico motivo di gravame avverso la ratio decidendi posta a base dell’accoglimento del ricorso di primo grado.

Orbene, il Collegio intende dare continuità all’indirizzo nomofilattico di questa Corte, secondo il quale “quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).” (Cass., Sez. U., n. 8077 del 2012).

Tanto premesso, deve rilevarsi che gli atti processuali e i documenti su cui si fondano i due motivi dell’odierno ricorso (il ricorso proposto dalla società contribuente in primo grado, la cartella di pagamento impugnata e l’atto di appello proposto dal Comune) non risultano essere stati allegati a quest’ultimo (ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), né integralmente trascritti quantomeno nelle parti essenziali all’interno del ricorso.

Di tali atti processuali e documenti, inoltre, non viene indicata l’allocazione precisa nell’ambito del fascicolo del merito, con la conseguenza che il ricorso, nel suo complesso, difetta irrimediabilmente di autosufficienza.

4. Non avendo la società contribuente svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

 

 

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