Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23169 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19902-2018 proposto da:

S.E., erede di S. Adalberto, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA GOLAMETTO 4 presso lo studio dell’avvocato

LORENZO GIUA, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO COCCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente contestava la firma di un avviso di accertamento, apposta dal capo Area persone fisiche e enti non commerciali su delega del direttore provinciale, in quanto la delega non sarebbe stata valida; che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che non occorre che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali affinchè gli atti siano legittimi, purchè, come nel caso di specie, siano funzionari appartenenti alla carriera direttiva e l’atto sia firmato dal capo dell’Ufficio;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto spetterebbe all’Ufficio la prova della validità della delega e in particolare la qualifica di capo ufficio del delegante.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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