Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23169 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21768-2013 proposto da:

V.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

PEMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope-legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/11/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Marrapodi Ivan difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.F., esercente l’attività di medico di base, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza meglio indicata in epigrafe che, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente volto ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod pleruarue accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

Ora, v’è da dire che la parte contribuente non ha dimostrato che i compensi corrisposti a terzi analiticamente indicati dalla CTR erano stati erroneamente considerati in quanto correlati a prestazioni occasionali e/o a compensi per dipendenti aventi mansioni di segreteria o ausiliarie,in tal modo omettendo di assolvere l’onere probatorio sullo stesso incombente. Ciò che supera i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte ricorrente. Analoghe considerazioni vanno fatte per ciò che riguarda i compensi a terzi che la parte ricorrente, per la prima volta in memoria, individua come afferente ad oneri sostenuti per le sostituzioni.

Ne consegue che la sentenza impugnata non incorre nel prospettato vizio.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è manifestamente inammissibile. La censura, per l’un verso, prospetta il vizio di motivazione evidenziando dei veri e propri errori in diritto della CTR che rendono inammissibile il vizio prospettato, peraltro non evidenziandosi alcuna omissione di fatti decisivi e controversi per il giudizio e nemmeno potendosi esaminare la questione per la prima volta introdotta dal ricorrente in memoria – nemmeno risultando prospettata nel corso del giudizio di merito -, concernente i compensi asseritamente corrisposti a sostituti per l’espletamento dell’attività di medico convenzionato. Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificate pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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