Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23169 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10956-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 897/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/04/2007 R.G.N. 2274/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione del giudice del lavoro di Brindisi, che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza della L. n. 83 del 1970, ex art. 22 l’azione giudiziaria proposta da C.A. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, dai quali era stata illegittimamente cancellata per gli anni dal 1990 al 1994, ha accolto la domanda della lavoratrice osservando, preliminarmente, che il suddetto termine di decadenza f di natura sostanziale) non poteva iniziare a decorrere, non avendo l’interessata ottenuto una pronuncia esplicita sul ricorso amministrativo presentato alla Commissione centrale per la manodopera agricola in data 25 marzo 1999 e ritenendo, nel merito, effettivamente esistente, per gli anni in contestazione e per il numero di giornate necessarie, il dedotto rapporto di lavoro subordinato.

Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo. La parte privata non ha svolto attività difensiva.

Motivazione Semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’INPS, nell’unico motivo di ricorso, con denuncia di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito, con modifiche, dalla L. n. 83 del 1970, della L. n. 533 del 1973, art. 8 dell’art. 15 disp. gen., dell’art. 148 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9 nonchè del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), critica la sentenza impugnata sostenendo, in estrema sintesi, che, in base alla disciplina dei ricorsi amministrativi proponibili, D.Lgs. n. 375 del 1993, ex art. 11 in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati, l’inutile decorso dei termini da essa stabiliti per la relativa decisione assume valore di decisione tacita di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuta dall’interessato allo scadere dei termini anzidetto conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22 del convertito D.L. n. 7 del 1970 per contestare in sede giudiziaria il provvedimento dagli organi preposti alla gestione degli elenchi anagrafici.

2. Il ricorso è fondato.

3. E’ pacifico, alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra tante, Cass. n. 813, n. 2373, n. 4819, n. 6709, n. 19111, n. 20668 del 2007; n. 8650 del 2008, nn. 4405 e 15813 del 2009 e numerosissime altre conformi), che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito in L. n. 83 del 1970) ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto”, ai fini dell’individuazione del dies a qua di decorrenza del termine di decadenza (di natura sostanziale) previsto dalla norma in parola per l’esercizio dell’azione giudiziaria, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso che ogni interessato (sia esso il soggetto privato ovvero l’organo preposto alla gestione degli elenchi) ha facoltà di instaurare presentando ricorso all’autorità competente.

4. Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 1 la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 7 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’autorità amministrativa adita valore di provvedimento di rigetto.

5. Ne consegue che, per le decisioni espresse dei ricorsi, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provarne l’acquisita conoscenza in un momento precedente) mentre, per l’ipotesi di mancata decisione (ovvero di mancata comunicazione della medesima) nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini in parola, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile (appunto ex lege) da chi il ricorso ha proposto.

6. Deve quindi ribadirsi, anche con riguardo alla controversia in oggetto, il principio, diritto secondo cui “Nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito dalla L. n. 83 del 1970) decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;

definizione che coincide con la data di notifica al ricorrente del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro mutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto del proposto gravame, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza”.

7. Nella specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata, che la lavoratrice ebbe a proporre il ricorso amministrativo (di seconda istanza) alla Commissione centrale per la manodopera agricola con atto del 25 marzo 1999, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 9 maggio 2001 e, dunque, quando ormai era ampiamente decorso il termine di legge (90 giorni dalla data di presentazione del gravame amministrativo + 120 giorni) per la proposizione della domanda giudiziaria.

8. La sentenza in questione va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel senso del rigetto della domanda originariamente proposta da C.A..

9. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.A.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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