Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23168 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19853-2018 proposto da:

CIANCIO RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE N. 19,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATRURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento che rideterminava, aumentandolo, il reddito – contestando il contribuente, tra le altre cose, un difetto della delega relativa alla firma dell’atto impugnato – e che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva nel merito il ricorso;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva nel merito l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando, quanto alle osservazioni contenute nelle difese del contribuente circa il difetto della delega, che le stesse avrebbero dovute essere oggetto di apposito gravame;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo del D.L. n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 per non essersi la CTR pronunciata sulla questione della validità della delega che non sia nominativa;

ritenuto che ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

la Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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