Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23168 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10340-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope-legis;

– ricorrente –

e contro

R.P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/36/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.P.R., medico convenzionato, del silenziO rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per non avere la CTR considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente part time, è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Per quanto poi rileva nel caso di specie con riferimento alla studio, questa Corte ha già precisato che “in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass. 10240/2010).

Il secondo motivo, denunciante vizio motivazionale, appare inammissibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente, alla luce di Cass. sez. unite 8053/2014.

Alla luce di tale principi, la sentenza impugnata, che comunque ha analizzato in concreto la specifica situazione del contribuente (v. riferimento all’ausilio occasionale di lavoratori ed alla disponibilità del studio) è immune da censure.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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