Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23167 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

BANCA MEDIOLANUM s.p.a., rappr. e dif. dagli avv. Ignazio Danisi, e

Fabrizio Siggia, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma,

via Cardenal de Luca n. 22, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentale –

contro

V.I., in proprio ed anche come erede di C.G.,

rappr. e dif. dall’avv. Nicola Iannarone, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Virginia Iannuzzi, in Roma, via Appia Nuova n. 612,

come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA;

– intimati-

per la cassazione della sentenza App. Napoli 29.4.2015, n. 1944 rep.

2249 in R.G. 2326/2010;

vista la memoria della ricorrente banca;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 10.7.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. BANCA MEDIOLANUM s.p.a. impugna la sentenza App. Napoli 29.4.2015, n. 1944 rep. 2249 in R.G. 2326/2010, che ha solo parzialmente accolto il proprio appello, svolto in via principale unitamente a Mediolanum Gestione Fondi SGR s.p.a. avverso la sentenza Trib. Avellino 12.3.2010, n. 403/10, così rigettando la domanda di C.G. e V.I., l’appello principale predetto in punto di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quello incidentale di ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA sulla statuizione relativa alle spese del primo grado di giudizio;

2. la corte ha premesso che: a) BANCA MEDIOLANUM s.p.a. era stata condannata dal primo giudice a pagare Euro 77.984,99 in favore degli attori C. e V., in solido con “l’infedele promotore finanziario” Co.An., a sua volta obbligato a tenere indenne la banca delle somme versate agli attori; b) con la stessa sentenza veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Mediolanum Gestione Fondi SGR s.p.a. e rigettata la domanda di manleva della banca verso ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA;

3. la corte ha ritenuto che: a) non era sussistente la prova dell’avvenuto versamento, da parte dei coniugi C.- V., di 151 milioni Lire, non bastando l’indicazione della somma nel modulo di investimento, recante data 16.1.1998 e relativo ad una sottoscrizione obbligazionari/monetari firmato dagli attori e dall’agente Co., poichè il testo non dava conto del versamento, senza contenere alcuna ricevuta o rinviare alle modalità del pagamento in unica soluzione, sola dicitura letterale; b) parimenti non era probante, in difetto di altri elementi documentali, la confessione resa avanti al tribunale dal contumace Co. in sede di interrogatorio formale (esito valevole solo per la sua responsabilità individuale), così come la circostanza che questi avesse operato sino al 1999 quale agente di Mediolanum e che, in quella veste, avesse curato investimenti della coppia sin dal 1990 e tutti andati a buon fine; c) lo stesso modulo, invero, precisava che non erano ammessi pagamenti in contanti, come invece prospettato dagli attori (passibili di una considerazione di condotta incauta) e dichiarato da Co., ma solo con assegni o bonifici o autorizzazioni di addebito in conto corrente, mentre nessuna separata ricevuta era stata versata in atti; d) non era fondata la richiesta della banca di condanna alla restituzione di quanto versato agli attori in esecuzione della sentenza di primo grado, per difetto di “prova di un avvenuto versamento”;

4. il ricorso principale è su un motivo; ad esso resiste con controricorso V.I., nella duplice veste di cui in epigrafe, svolgendo altresì ricorso incidentale su un motivo; a questo, a propria volta, si oppone Mediolanum con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il motivo del ricorso principale contesta, alla stregua dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ovvero anche come vizio di motivazione, che la corte ha omesso di dar conto delle indicazioni documentali di avvenuto versamento delle somme agli attori, in esecuzione della sentenza Trib. Avellino impugnata e come da titoli e lettera al legale delle controparti prodotti in copia, circostanza non contestata in appello;

2. il motivo del ricorso incidentale censura, per vizio di motivazione, la sentenza ove ha escluso la prova del versamento da parte degli attori della somma investita a mani dell’agente;

3. il ricorso principale è fondato; la sentenza non dà in alcun modo conto, se non con formula stereotipata, della ragione del rigetto della domanda di restituzione della somma, quale pagata dall’appellante banca in esecuzione della sentenza di primo grado; il tenore della pronuncia omette ogni riferimento, anche critico o di insufficienza o ambiguità, relativamente alle circostanze precisamente enunciative sia della formazione che della trasmissione ed illustrazione dell’assegno circolare emesso in favore degli attori e inviato al loro legale, così come del contegno non contestativo di esse da parte degli appellati, così risolvendosi, nella sostanza, in una motivazione viziata per apparenza, “denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (Cass. 13977/2019, Cass. s.u. 22232/2016);

4. nè osta all’esame della censura il, pur condiviso, principio del divieto della “mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili” (Cass. 26874/2018, 19443/2011), in quanto va ribadito che, “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (Cass. 26790/2018); nella fattispecie, appare chiaramente individuabile l’accostamento critico, per totale pretermissione in parte motiva, di ogni elemento istruttorio documentale e di condotta processuale introdotti in giudizio dalla appellante a sostegno della propria richiesta di condanna alla restituzione di quanto pagato agli appellati vincitori in primo grado, quale presupposto fattuale di un debito conseguente al disconoscimento della responsabilità della banca stessa, pur affermato più doviziosamente nella prima parte della pronuncia;

5. il ricorso incidentale di V.I. è ammissibile sotto il profilo della spendita della qualità di erede di C.G., avendo la sentenza qualificato già come coniugi entrambi e con l’odierna impugnazione essendo stato indicato in modo preciso l’evento del decesso del secondo, circostanze non oggetto di specifica censura da parte della banca in sede di controricorso; inoltre, può richiamarsi – per identità di ratio – il principio già reso nella giurisprudenza di legittimità con riguardo “al figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire” poichè egli “non deve ulteriormente dimostrare l’esistenza di tale rapporto, producendo l’atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che… in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, circostanza che può ricavarsi dall’esercizio stesso dell’azione” (Cass. 6745/2018, 22223/2014);

6. il ricorso incidentale è tuttavia, a sua volta, inammissibile, poichè – già sul punto della effettività del versamento della somma di cui al modulo di sottoscrizione ed in relazione al danno causato al risparmiatore dall’agente – la contestata esclusione del nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore mira ad infirmare sostanzialmente la decisione della corte prospettando un mero sindacato sulla motivazione della sentenza, oggi non consentito alla luce del principio, espresso da Cass. s.u. 8053/2014, per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”; la pronuncia, invero, premessa la pacificità di circostanze quali il mancato riversamento alla banca di qualsivoglia somma e il difetto di informazione in capo alla banca circa l’investimento promosso, nega la prova del danno, non evitando affatto di dar conto della insufficienza ed ambiguità tanto degli scarni ed irrituali elementi documentali del modulo di sottoscrizione, come della non univoca rilevanza della confessione dell’agente infedele Co., quanto al preteso versamento a sue mani di 151 milioni Lire e dell’aver agito gli stessi investitori in modo incauto, senza l’integrazione di qualsivoglia altro indice di quietanza meno generico (Cass. 857/2020, 30161/2018);

7. ne consegue che il ricorso principale va accolto con cassazione e rinvio, quello incidentale va dichiarato inammissibile, con deferimento al giudice del rinvio anche della liquidazione delle spese del procedimento; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo a carico del ricorrente incidentale (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA