Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23167 del 14/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/11/2016), n.23167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25628-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NUOVA COOPERATIVA CAMPANA COOP SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO 31, Presso lo studio dell’Avvocato ANGELO CALIENDO C/O

EURISPESS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ROMANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

Contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

e contro

NUOVA COOPERATIVA CAMPANA COOP SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CALIENDO C/O

EURISPESS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ROMANO,

giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrente successiva –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2893/49/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 17/10/2014, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società contribuente ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania, in seguito ad accoglimento – con ordinanza 1833/49/14 della stessa CTR – di istanza di correzione materiale, ha ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio avverso sentenza di primo grado con cui la CTP, rilevata l’omessa comunicazione dell’avviso bonario di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per l’anno 2006; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’obbligo della comunicazione preventiva del detto avviso sussiste solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso di specie, invece, la pretesa erariale di cui all’impugnata cartella era scaturita da una compensazione IVA operata in modo scorretto e da versamenti dichiarati ma non eseguiti.

L’Agenzia delle Entrate, che prima della disposta correzione materiale aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la su menzionata sentenza della CFR nella sua formulazione originaria, resiste con controricorso.

L’avvenuta correzione materiale comporta l’inammissibilità (per sopravvenuta carenza di interesse) del ricorso proposto dall’Agenzia avverso la sentenza nella sua formulazione originaria (contenente nel dispositivo il rigetto dell’appello dell’Agenzia); ricorso con il quale l’Ufficio, al dichiarato fine di impedire il passaggio in giudicato della decisione della CFR nella detta formulazione, aveva dedotto la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Il primo motivo, con il quale la contribuente si duole dell’accoglimento dell’istanza di correzione materiale, è infondato, essendo evidente l’assoluta incompatibilità tra motivazione dell’impugnata sentenza (ove la CTR si esprime nel senso di fondatezza dell’appello e di non necessità dell’avviso in caso di insussistenza su aspetti rilevanti della dichiarazione) ed originario dispositivo di rigetto dell’appello.

Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per avere la CFR valorizzato questioni nuove non sollevate in primo grado, è infondato, avendo la CTR deciso sulla questione, pacificamente oggetto anche del giudizio di primo grado, relativa alla sussistenza o meno nel caso di specie dell’obbligo di preventivo avviso bonario.

Il terzo motivo, con il quale, denunziando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ci si duole che la CTR non abbia considerato illegittima la cartella per mancata enunciazione delle ragioni dell’iscrizione a ruolo, è infondato, con assorbimento del quarto.

Questa Corte, invero, ha già chiarito che “in tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all’esito del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione).” (Cass. 25329/2014; conf., tra le tante, Cass. 22402/2014 e 26671/2009); nel caso di specie, ove non si rettificano i dati della dichiarazione, ma si prende atto solo di versamenti non eseguiti e di utilizzo di un credito IVA per una somma maggiore rispetto a quella per la quale la stessa contribuente aveva dichiarato di avere diritto, la motivazione è da ritenersi pertanto adeguata, essendo sufficiente il richiamo alla dichiarazione ed il dettaglio degli addebiti.

In conclusione, pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Agenzia e va invece rigettato il ricorso della società contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente in applicazione del criterio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Nuova Cooperativa Campana coop srl, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia; rigetta il ricorso della società contribuente; condanna quest’ultima al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Nuova Cooperativa Campana coop srl, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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