Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23166 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5875-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2132/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente F.F.L. avverso una sentenza della CTP di Lecce, che aveva respinto il suo ricorso avverso un’intimazione di pagamento, per non essergli stata mai notificata la cartella di pagamento alla quale l’intimazione si riferiva.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione artt. 140 e 156 c.p.c., in quanto la mancata affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale non comportava di per sè la nullità della notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’affissione sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’avviso di deposito della cartella presso la casa comunale non era necessaria ai fini del valido perfezionamento della notifica, essendo in tal caso sufficiente che, a seguito del deposito dell’atto presso la casa comunale, fosse stata inviata la raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 c.p.c., ultima parte; e la mancata affissione dell’avviso di deposito sulla porta di abitazione del contribuente non determinava la nullità della notifica, qualora il contribuente fosse stato notiziato con raccomandata informativa con avviso di ricevimento regolarmente pervenuto a destinazione; nella specie, il contribuente non aveva contestato che gli fosse stata spedita la raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 c.p.c. e che la relativa spedizione si fosse perfezionata per compiuta giacenza; pertanto la CTR avrebbe dovuto constatare che la notifica della cartella aveva raggiunto il suo scopo, nonostante la mancata affissione dell’avviso di deposito sulla sua porta di abitazione, in ragione dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, spedizione da ritenere perfezionata non solo con il ricevimento della stessa da parte del destinatario, ma anche con la sua compiuta giacenza;

che il contribuente non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate riscossione è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 32360 del 2019; Cass. n. 19522 del 2016; Cass. n. 27479 del 2016; Cass. n. 11057 del 2018) è ferma nel ritenere che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica di una cartella di pagamento deve avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e); ed il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi delle norme sopra richiamate richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da dette norme e cioè il deposito del plico presso la casa comunale; il deposito di un avviso alla porta di abitazione del contribuente; l’invio a quest’ultimo della raccomandata informativa; e l’omissione di uno di detti adempimenti, quale l’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione del contribuente, rende la notifica nulla; occorre tuttavia rilevare che trattasi di nullità sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., qualora il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale;

che, nella specie, non è contestato che al contribuente sia stata inviata la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale ed è noto al riguardo (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 258 del 2012) che, in caso di irreperibilità relativa, qual’è pacificamente quella in esame, all’effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale è da equiparare la c.d. compiuta giacenza e cioè il decorso di dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa; e, nella specie, non è contestato che l’invio della raccomandata informativa abbia avuto luogo con la c.d. compiuta giacenza;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione e la cassazione della sentenza impugnata e, potendosi decidere la causa nel merito, va disposto il rigetto della domanda originaria formulata dal contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto contro dell’esito alternativo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda iniziale del contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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