Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23166 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 20/08/2021), n.23166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11547/2017 promosso da:

Ge.Se.T. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Isonzo 42a, presso

lo studio dell’avv. Antonella Puoti, rappresentata e difesa dagli

avvocati Maria Voccia De Felice e Finizio Roberta in virtù di

procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Co.Me.Si. Costruzioni Metalliche e Similari s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Cardinal De Luca 10, presso lo studio dell’avv. Tullio

Elefante che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9172/34/2016 della CTR della Campania,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9172/34/2016, depositata il 19/10/2016, la CTR della Campania, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4), proposta dalla Ge.Se.T. Italia s.p.a. (concessionaria per la riscossione del Comune di (OMISSIS)) contro la sentenza n. 11028/2014 della stessa CTR, pubblicata il 15/12/2014, con la quale era stato accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento in materia di TARSU/TIA riferito agli anni 2007-2011.

In particolare, la CTR ha ritenuto che la parte, nel formulare la domanda di revocazione, non avesse rilevato un errore di fatto in cui era incorso il giudice del gravame, essendo la censura volta a sindacare le valutazioni operate nella sentenza impugnata.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso e hai depositato memoria illustrativa delle proprie difese, chiedendo la distrazione in favore del proprio difensore delle spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che la ricorrente non avesse prospettato un errore di fatto, ma una censura alla valutazione giuridica degli atti di causa, contenuta nella sentenza di cui era stata chiesta la revocazione, mentre invece era stata lamentata proprio un’errata percezione di un fatto, incontrovertibile e non contestato, emergente dagli atti di causa.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Si devono prima di tutto precisare le posizioni assunte dalle parti in ordine alla censura formulata con l’impugnazione per revocazione, rapportandole al contenuto della statuizione censurata.

La ricorrente ha dedotto che l’errore di fatto è consistito nell’avere la CTR ritenuto che, nella specie, il regolamento TARSU fosse stato adottato, nel 1994, dalla Giunta, mentre invece nessuna delle parti aveva messo in discussione che era stato il Consiglio comunale ad approvarlo, essendo la censura incentrata, non su di esso, ma sulle delibere che avevano determinato le aliquote da applicare negli anni di imposta in questione, ai fini della determinazione del tributo, queste sì, adottate dalla Giunta.

La controricorrente ha invece ritenuto che non vi è stato alcun errore di fatto, proprio perché la materia del contendere riguardava esclusivamente il potere di stabilire le aliquote annuali del tributo, sicché la questione giuridica risolta dalla CTR non era relativa al se il regolamento TARSU fosse stato adottato dal Consiglio comunale o dalla Giunta, ma concerneva l-applicazione del regolamento” (e cioè l’applicazione delle aliquote”) che, secondo la CTR, doveva essere disciplinata dal Consiglio comunale, e non dalla Giunta, come invece era incontestato che era stato fatto.

Nello statuire sulla censura di illegittimità dell’accertamento, effettuato applicando aliquote determinate annualmente dalla Giunta comunale (invece che dal Consiglio comunale), la sentenza impugnata per revocazione ha dapprima illustrato la successione delle norme che hanno distribuito le competenze tra Consiglio comunale e Giunta, in materia di tributi locali (L. n. 142 del 1990, art. 32, e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42), e poi ha ritenuto fondata la menzionata censura, evidenziando quanto segue: “… Nel caso di specie, infatti, trattandosi di applicazione di un regolamento – che non è contestato tra le parti essere stato adottato dalla Giunta, senza che la Commissione possa disporre indagini in proposito, anche in ordine a eventuale ratifica del Consiglio – del 1994, nella vigenza della legge del 1990, esso doveva per quanto detto essere adottato dal Consiglio comunale. La sentenza impugnata, viceversa, aveva ritenuto l’applicazione ora per allora della disciplina entrata in vigore nel 2000. Da tale vizio non deriva l’esigenza di pronunciare nei confronti del Comune, ma solo di rilevare incidenter tantum l’illegittimità dell’imposizione ai fini dell’annullamento della cartella…”.

2.2. Com’e’ noto, l’art. 395 c.p.c., n. 4), consente l’impugnazione per revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Questa Corte ha specificato che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in una falsa percezione della realtà, ovvero in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato il giudice ad affermare o a supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa di situazioni processuali controverse, esattamente percepite nella loro oggettività (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 1562 del 26/01/2021, riguardante la ritenuta mancata produzione di alcuni documenti, invece presenti nel fascicolo di parte; cfr. anche Cass., Sez. 2, n. 20113 del 24/09/2020, sulla mancanza di prova dell’avvenuta notifica, documentata invece dall’avviso di ricevimento in atti).

L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l’altra dagli atti o documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base della valutazione di situazioni controverse tra le parti (così Cass., Sez. 5, n. 442 dell’11/01/2018, ove la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui era stata prospettata l’erronea affermazione dell’intervenuta prescrizione del diritto al recupero di dazi doganali, in ragione del fatto che gli errori indicati non riguardavano la percezione ma la valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali).

E’ infatti evidente che, ove l’errata rappresentazione del fatto abbia costituto un punto controverso della causa, su cui le parti abbiano discusso e che il giudice di appello abbia valutato ai fini della decisione, non si tratta di errore revocatorio ma di errore di giudizio, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, n. 15227 del 30/06/2009).

Se poi l’errore non attiene alla percezione di un fatto ma alla valutazione giuridica dello stesso, l’errore dipende dalla violazione o dalla falsa applicazione della norma che regola la fattispecie e quindi è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’errore che giustifica l’impugnazione per revocazione e’, dunque, l’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non controverso tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio (così Cass., Sez. L, n. 24395 del 03/11/2020).

Può conseguentemente configurare un travisamento denunciabile ex art. 395 c.p.c., n. 4), l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto in contrasto con gli atti o i documenti di causa, che non sia stato oggetto di discussione tra le parti, su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 4893 del 14/03/2016).

2.3. Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienza, tenuto conto che la CTR, in sede di appello, ha accolto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, disapplicando il regolamento che ha dato l’avvio all’applicazione della TARSU, adottato nel 1994, sul presupposto che le parti fossero concordi nel ritenere che esso fosse stato adottato dalla giunta comunale, mentre invece le parti non avevano messo in discussione l’adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale (con la Delib. 27 luglio 1994, n. 71), ma avevano incentrato la materia del contendere su altri provvedimenti, le delibere, che entrambe le parti avevano affermato essere state adottate dalla Giunta, riguardanti la determinazione dell’aliquota da applicare ogni anno ai fini della determinazione del tributo (v. in particolare il ricorso per cassazione della società concessionaria, il controricorso della contribuente e l’atto di appello di quest’ultima).

D’altronde, come dedotto da parte ricorrente, dallo stesso avviso di accertamento impugnato si evince che il regolamento adottato nel 1994 è quello che ha dato avvio all’applicazione del tributo, adottato dal Consiglio comunale (con Delib. 27 luglio 1994, n. 71), a cui sono poi seguite le delibere della Giunta che hanno determinato le tariffe applicate anno per anno (v. ricorso per cassazione e doc. 4 ad esso allegato).

In altre parole, la CTR, nella sentenza di appello, ha erroneamente statuito sul regolamento che ha dato avvio all’applicazione del tributo, adottato nel 1994, invece che sulle delibere di determinazione delle aliquote, attribuendo al primo la provenienza dalla Giunta che invece dagli atti di causa risultava propria delle altre delibere, su cui verteva tutta la materia del contendere. Ciò ha portato la CTR a disapplicare il menzionato regolamento, perché erroneamente ritenuto adottato dalla Giunta, invece che dal Consiglio.

Tale errore si evince con chiarezza dal testo della sentenza di appello, ove la CTR ha ritenuto che il giudizio riguardava l’applicazione di un regolamento del 1994, che le parti erano concordi nel ritenere essere stato adottato dalla Giunta (mentre invece dalle allegazioni delle parti, confermate dall’avviso di accertamento, si evinceva che era stato assunto dal Consiglio comunale), da ciò facendo conseguire l’illegittimità del regolamento stesso, seguita dall’invalidità dell’avviso di accertamento impugnato (v. supra la motivazione della sentenza).

Non può ritenersi, come dedotto dalla controricorrente, che la CTR, nella menzionata sentenza, non facesse riferimento al regolamento di applicazione del tributo ma alle delibere di determinazione delle aliquote, tenuto conto che l’unico regolamento approvato nel 1994 risulta essere quello appena menzionato e che le delibere determinative delle aliquote risultano assunte in un secondo momento in riferimento a ciascun anno d’imposta (v. avviso di accertamento al doc. 4 fasc. ric.).

Il riferimento all’applicazione del regolamento, contenuto nella sentenza (“… trattandosi di applicazione di un regolamento… del 1994…”) attiene, piuttosto, alla valutazione in ordine alla legittimità dello stesso, ritenuta insussistente, in conseguenza dell’errore di percezione sopra descritto, che ha giustificato, appunto, la disapplicazione del medesimo.

In altre parole, la valutazione giudica operata dalla CTR è stata la conseguenza dell’errore di percezione del fatto (adozione da parte della Giunta del regolamento comunale) in contrasto con le risultanze di causa.

Deve pertanto ritenersi che l’impugnazione per revocazione, nella specie proposta, non attiene alla valutazione giuridica compiuta dal giudice di appello, ma alla circostanza in fatto, costituente il presupposto di tale valutazione, che si pone in contrasto con le risultanze degli atti del processo, senza che sia stata oggetto di un contrasto insorto tra le parti risolto con la decisione impugnata.

Sussistono, dunque, tutte le condizioni per configurare un errore revocatorio.

2.4. Il motivo di impugnazione deve pertanto essere accolto, in applicazione del seguente principio: “In tema di impugnazione per revocazione, sussiste l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4), ove il giudice, in contrasto con le risultanze di causa, ritenga esistente una circostanza in fatto, che non ha costituito un punto controverso deciso con la statuizione impugnata, a nulla rilevando che la valutazione giuridica, poi operata, dipenda da tale errore, poiché la censura non attiene a tale valutazione ma alla errata supposizione in fatto che ne costituisce il presupposto”.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, per le statuizioni di cui all’art. 402 c.p.c., che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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