Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23166 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18653-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVCVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OMNIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato FRANCKSCO CEFALY, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO RIGAMONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5229/5/2017 della COMMISSIONE REGIONALE

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/97/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la OMNIUM s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento, in via analitico/induttiva, il reddito d’impresa; che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento in quanto tale avviso non era stato preceduto da un preventivo contraddittorio con la società contribuente; che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo necessario il contraddittorio, specie trattandosi di tributi “armonizzati”;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente si costituiva mediante controricorso e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto la citato L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, troverebbe applicazione, quanto ai tributi “non armonizzati” solo agli accertamenti avvenuti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche condotte materialmente presso i luoghi deputati all’esercizio dell’attività del contribuente non anche in ipotesi – come nella specie – di attività istruttoria, di controllo e verifica che ivi non venga condotta ma che si svolge presso gli uffici della stessa Amministrazione finanziaria, mentre per i tributi “armonizzati” occorrerebbe comunque che il contribuente alleghi le ragioni, non meramente pretestuose, che il avrebbe potuto far valere;

ritenuto che ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

la Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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