Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23166 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/11/2016), n.23166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13355-2015 proposto da:

ARTIGIANA MOBILI VENEZIANI s.n.c., in persona dei legali

rappresentanti e soci, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO

RENI 2, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA DE GREGORIO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata a Roma in Via Millevoi 73/81 presso

l’Avvocato Giuseppe Fiertler che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6006/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Maddalena De Gregorio difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

L’Artigiana Mobili Veneziani s.n.c. ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a. (che resistono con controricorsi) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, aveva ribadito l’inammissibilità del ricorso introduttivo avverso estratto di ruolo proposto dalla contribuente perchè tardivo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio, rilevata la novità della questione rispetto ai precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 1206/2011, id n. 13016/2012, id. n. 3618/2006, id n. 6325/2008, id n. 9766/1995) resi nella vigenza del pregresso art. 145 c.p.c.), ritiene che non sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Si rimette alla sezione quinta civile della Corte, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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