Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23166 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8294-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, via G. FERRARI

12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUERRA MARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1248/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/11/2007 R.G.N. 1125/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 16.11.2007, la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla spa Poste Italiane avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la nullità del termine apposto al contratto del 13.7.2002, stipulato tra la essa appellante e B.M., per difetto di forma scritta ad substantiam, ed affermata la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato dalla data suindicata. Il contratto oggetto di controversia era stato stipulato ai sensi della normativa vigente per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, in attuazione di accordi sino a quello del 17.4.2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo. La Corte territoriale aveva argomentato che la tesi per la quale il contratto di lavoro a tempo determinato si risolve in un tipo contrattuale liberamente utilizzabile sulla mera allegazione da parte del datore di lavoro di una plausibile ragione oggettiva era in evidente conflitto con le fonti comunitarie ed, in particolare, con la direttiva comunitaria in materia (99/70 CE), essendolo lo scopo di quest’ultima, quale enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2000, di segno contrario a quello di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e tale per cui doveva ritenersi che le ragioni oggettive dell’apposizione del termine al contratto di lavoro dovessero essere esattamente individuate e qualificarsi con i connotati della strutturale temporaneità.

Propone ricorso per cassazione la società, sulla base di cinque motivi di impugnazione.

Resiste la B., con controricorso.

La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (360 c.p.c., comma 1, n. 3) e nullità del procedimento (360 c.p.c., comma 1, n. 4), assumendo che il giudice del gravame ha seguito un’ interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 11 Cost. del tutto arbitraria e pone quesito diritto, domandando se il Giudice comune, quando non trovi la regola juris applicabile in una norma del diritto comunitario direttamente applicabile, possa disapplicare una legge nazionale semplicemente perchè questa gli appare in contrasto con un principio generale del diritto comunitario, di frequente identificato con il contenuto di diritti fondamentali.

Con il secondo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), evidenziando che l’assunzione della B. si inserisce nel generale processo di ristrutturazione aziendale, ancora in corso durante l’anno 2002, e che il contratto a termine sia stato stipulato in piena conformità con il dettato del D.Lgs. n. 368 del 2001, in perfetta coerenza con l’attività lavorativa concretamente svolta dalla lavoratrice. Pone, a conclusione della parte argomentativa, quesito di diritto, domandando se il rapporto tra contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato debba, alla luce della normativa nazionale ed Europea, essere governato dal principio di regola ad eccezione e se le parti sociali possano ancora, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, intervenire nella individuazione di fattispecie autorizzatorie dell’apposizione del termine con efficacia per tutti i dipendenti in ragione della inscindibilità del potere organizzativo e perchè, altrimenti, si consentirebbero discriminazioni per ragioni sindacali.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa motivazione circa un fatto decisive per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), rilevando come non siano state ammesse arbitrariamente le prove richieste ed affermando che erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale che dal contratto si evinceva genericamente la causale dell’assunzione a termine e non la specifica causa del contratto, laddove la prova richiesta mirava a dimostrare che la dipendente era stata assunta per sostenere il livello di servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui ai vari accordi fino a quello del 17.4.2002, relativi al riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società. Formula quesito con il quale domanda se la mancata ammissione di prove su questioni rilevanti per la definizione del giudizio si traduca in un vizio di motivazione.

Con il quarto motivo la società deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa insufficiente o contraddite ria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), rilevando che erroneamente il diritto al risarcimento del danno, in favore della B., era stato riconosciuto dal giudice del merito con decorrenza dalla messa in mora e non dalla ripresa dell’attività lavorativa e domanda, in particolare, se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retribuivo, pure in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitola.

Infine, con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), chiedendo, nella parte dedicata al quesito, se, con riferimento all’aliunde perceptum, nel caso di oggettiva difficoltà ad acquisire piena conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni, il giudice debba valutare con minor rigore le richieste probatorie, ammettendole ogni qualvolta le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richeisto.

Va osservato che tutti i motivi, per quanto di seguito osservato presentano profili di inammissibilità e ciò prescindendo dal rilievo che, in ogni caso, con nessuno di essi si censura la decisione in relazione alla parte in cui la stessa ha fondato il rigetto del gravame anche sulla mancata specificazione delle esigenze sostitutive in periodo feriale pure poste a base del contratto stipulato tra le parti, sicchè, su tale versante, sia che le causali siano concorrenti, sia che siano alternative, in ogni caso l’impugnazione non sarebbe idonea a scalfire l’intero impianto motivazionale.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per comportare soluzioni di tematiche tra loro strettamente connesse, vanno dichiarati inammissibili, perchè i relativi quesiti di diritto si presentano connotati da assoluta genericità, non avendo riguardo specificamente alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratti, rivelandosi privi di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dal giudice del merito nel caso concreto esaminato. Analogamente il quarto ed il quinto motivo presentano simili profili di inammissibilità dei relativi quesiti, in relazione alla mancanza di attinenza alla specifica fattispecie esaminata ed alla genericità della relativa formulazione. In particolare, quanto al quinto motivo, se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui di riferisce la censura (cfr., ad es., Cass S. U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona sostanza estraneo alla esposizione della censura e^f comunque astratto, si che deve ritenersi inesistente, con conseguente inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10.1.2011 n. 325).

Infine, anche il terzo motivo rivela profili di inammissibilità connessi alla mancata indicazione dei capitoli di prova in relazione ai quali si denunzia la mancata ammissione dell’espediente probatorio, stante impossibilità di valutare se effettivamente le circostanze oggetto del mezzo istruttorio assumessero rilevanza decisiva ai fini della pronunzia.

Da ultimo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ari. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA