Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23165 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5742-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S.G. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO IIRITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1761/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.a.s. ” S.S.G. & C.” avverso una sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima società avverso il provvedimento di rigetto di un’istanza di disapplicazione L. n. 794 del 1994, art. 30, in materia di società di comodo per il 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile l’impugnazione avverso il diniego dell’istanza di disapplicazione delle norme antielusive per le società di comodo, atteso che il diniego anzidetto non rientrava nell’elenco degli atti impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, essendo esso un atto amministrativo privo di natura provvedimentale e costituendo esso un mero parere, che non integrava alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente, avendo l’interpello in questione solo lo scopo di far conoscere al contribuente in tempi brevi e certi l’orientamento dell’ufficio circa la futura applicazione di disposizioni tributarie rispetto a specifici casi concreti;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, ai sensi della norma sopra citata, il contribuente che intendeva disapplicare la normativa sulle società di comodo doveva dimostrare le oggettive situazioni che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, le quali non dovevano essere imputabili ad ingiustificata inerzia od a libere scelte imprenditoriali e, nel caso in esame, la società contribuente aveva reiterato nel tempo la scelta meramente imprenditoriale e non oggettiva di affittare l’azienda; la società avrebbe dovuto cioè dimostrare l’oggettiva impossibilità di esercitare direttamente l’attività d’impresa (gestione di un albergo), onde conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto; al contrario, la stessa fin dal 2000 aveva preferito locare l’albergo di cui era proprietaria, invece di gestirlo direttamente; neppure era chiara la scelta degli importi dei canoni di locazione praticati; ed anche in tal caso la scelta era riconducibile alla sfera di volontà della società, si che il mancato raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto non era riconducibile a situazioni oggettive e straordinarie;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è manifestamente infondato, atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16962 del 2017; Cass. n. 23464 del 2017) è concorde nel ritenere che, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l’ufficio porta a conoscenza del contribuente una determinata sua pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche; e l’interpretazione estensiva della norma anzidetta è consentita in applicazione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); pertanto il contribuente ha facoltà (e non l’onere) di impugnare il diniego di disapplicazione di norme elusive, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, atteso che esso, pur non essendo atto ricompreso nell’elencazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è pur sempre un provvedimento con cui l’ufficio porta a conoscenza del contribuente un proprio convincimento riferito ad uno specifico rapporto tributario e suscettibile di ledere gli interessi patrimoniali del contribuente; va inoltre rilevato che il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, che ha stabilito la non impugnabilità del provvedimento di diniego in esame, non ha valenza interpretativa e non ha natura meramente processuale, trattandosi di norma che ha inteso disciplinare ex novo la materia dell’interpello, con valenza riferibile pertanto solo per il futuro; invero la disciplina degli interpelli contenuta nella norma da ultimo citata, che contiene, come sopra detto, limitazioni all’impugnazione, non presenta i caratteri tipici dell’interpretazione autentica, in quanto non appare tale da collegarsi e far seguito alla pregressa disciplina senza soluzione di continuità; d’altra parte il tenore della relazione illustrativa del testo di legge in esame non offre obiettivi riscontri circa un’asserita valenza interpretativa della normazione delegata in esame; pertanto al diniego di istanza di disapplicazione della normativa antielusiva impugnata nella presente sede, riferito al 2012, non si applica la norma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, avendo essa vigenza solo dal 1 gennaio 2016;

che il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è invece fondato;

che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 29762 del 2019; Cass. n. 29763 del 2019; Cass. n. 29764 del 2019; Cass. n. 18807 del 2017; Cass. n. 21358 del 2015), la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, poi successivamente modificata, allo scopo di scoraggiare l’utilizzo strumentale della forma societaria per usufruire di indebiti vantaggi fiscali;

che, secondo l’art. 30 citato, le società non operative sono quelle che, salvo prova contraria, conseguono un ammontare di ricavi inferiore alla somma degli importi risultanti dall’applicazione di coefficienti stabiliti dalla medesima norma (c.d. “test di operatività dei ricavi”, di cui al comma 1 del citato art. 30); pertanto, se una società non supera il suddetto test di operatività, si presume che sia una società di comodo, ferma restando la possibilità per la società di proporre istanza di interpello, ai sensi del comma 4 bis del citato art. 30, onde ottenere dall’ufficio la disapplicazione dell’anzidetta disciplina delle società di comodo, ovvero di ricorrere in giudizio;

che, pertanto, una società è considerata di comodo se, pur esercitando un’attività economica e pur producendo ricavi, questi ultimi sono al di sotto dell’importo presuntivamente determinato dalla legge;

che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto di escludere l’applicabilità della disciplina dell’art. 30 citato alla s.a.s. ” S.S.G. & C.”, solo perchè essa svolgeva effettivamente un’attività imprenditoriale, consistita nella gestione di un albergo; la CTR avrebbe dovuto al contrario tener conto del test operativo non congruo, fatto dall’ufficio e tale da farla ritenere una società di comodo ed esaminare le prove contrarie, che era onere della società contribuente fornire e che potevano consistere unicamente in situazioni specifiche ed indipendenti dalla propria volontà, tali da non consentire il raggiungimento della soglia di operatività e del il reddito minimo presunto;

che, nella sua pur articolata motivazione, la CTR non ha individuato eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili, tali da impedire alla società contribuente di pervenire alla soglia minima di reddito, chiesta dalla normativa in esame; in particolare la scelta di dare in affitto e non di gestire direttamente la struttura alberghiera, di cui la stessa è intestataria, è da qualificare una scelta imprenditoriale più che una situazione obbligata ed ineludibile, come pure è da qualificare come scelta imprenditoriale e non è riconducibile ad un contesto ineludibile e straordinario la determinazione del canone d’affitto praticato, evidentemente non adeguato nè alla zona, nè al periodo di operatività del contratto (solo il mese di agosto);

che, pertanto, respinto il primo motivo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto con riferimento al secondo motivo, in ordine al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo, accoglie il ricorso con riferimento al secondo, in ordine al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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