Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23165 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 20/08/2021), n.23165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25140/2013 promosso da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi

Luciani 1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca-Bitti,

rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lai in virtù di procura

speciale a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 08/01/13 della CTR della Sardegna, depositata

il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 08/01/13, depositata il 21/03/2013, la CTR della Sardegna, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, totalmente soccombente in primo grado, ha annullato l’accertamento relativo all’anno 2004, riferito ad IVA e IRAP, rigettando per il resto l’impugnazione proposta.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

In pendenza di giudizio il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 con allegati i relativi versamenti quietanzati.

L’Agenzia delle entrate ha successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, corredata di documenti, allegando che la contribuente ha provveduto al versamento delle somme dovute.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo il ricorrente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, come si evince dalla documentazione prodotta.

Non risulta il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 12, D.L. cit.).

l’Agenzia delle entrate ha, anzi, depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo la cessazione della materia del contendere, per intervenuto versamento di tutte le somme dovute per la definizione agevolata della lite.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione dell’art. 6, comma 13, D.L. cit..

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (art. 6, comma 13, D.L. cit.).

3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 1, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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